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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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E.B. c. Francia

Costituisce violazione dell’articolo 8 in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione, il rifiuto opposto dalle autorità competenti alla domanda di adozione sulla sola base dell’orientamento omosessuale del o della richiedente, qualora sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, quando e solo se la legislazione di uno Stato non richiede la presenza della coppia genitoriale, ma consente anche ad una persona sola di fare domanda di adozione.

Invero, il divieto di discriminazione, ai sensi dell’art.14, deve essere inteso come escludente la liceità di qualsiasi disparità di trattamento ogni qualvolta una differenziazione non sia resa necessaria dal perseguimento di un fine legittimo, con riferimento all’esistenza di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. In particolare, le disparità inerenti l’orientamento sessuale e in generale determinanti una limitazione nel godimento dei diritti garantiti dall’art.8 della Convenzione, dovranno fondarsi su cause giustificative gravi e persuasive. Pertanto, ai fini della richiesta di autorizzazione all’adozione, la Corte rileva l’impossibilità di rinvenire tali cause nell’assenza di un referente di sesso opposto rispetto al richiedente, in tutti gli ordinamenti la cui legislazione nazionale consente l’adozione da parte di persona non sposata.

Ebcin c. Turchia

Il rispetto dell'articolo 8 CEDU, è in linea di principio operante, nell'ambito del potere discrezionale dello Stato, attraverso disposizioni penali efficaci, con effetto dissuasivo, avverso atti gravi che possano coinvolgere valori fondamentali ed aspetti essenziali della vita privata. I meccanismi di tutela previsti dalla legge, come l’obbligo di indagare, devono operare tempestivamente, entro un termine ragionevole e con diligenza. La Corte, ritiene che il ritardo nel raggiungimento di una conclusione tempestiva di un procedimento penale, indipendentemente dalla complessità dello stesso, ne contamini inevitabilmente l’efficacia, a scapito non solo degli imputati ma anche e soprattutto delle vittime; violando, dunque, l’articolo 6 CEDU.

Edizioni Periscope c. Francia

L’articolo 6 par. 1 si applica alle "controversie" in materia di "diritti" (di carattere civile) che si può dire siano ragionevolmente riconosciuti nel diritto interno, indipendentemente dal fatto che siano o meno protetti dalla Convenzione.

Se il ricorso alla Corte ha un oggetto patrimoniale e si basa su una presunta violazione di diritti anch’essi patrimoniali, Il diritto in questione riveste "carattere civile", nonostante l'origine della controversia e la competenza del giudice amministrativo.

La ragionevolezza della durata di un procedimento deve essere valutata secondo i criteri che emergono dalla giurisprudenza della Corte e seguendo le circostanze del caso di specie, che richiedono all’occorrenza una valutazione globale.

Elia S.r.l c. Italia

L’esistenza, per un lungo periodo,  di  vincoli di inedificabilità su di un terreno impedisce il pieno godimento del diritto di proprietà e può avere ripercussioni dannose, riducendo considerevolmente, tra le altre, le chances di vendere il terreno.

L’incertezza in ordine alla sorte della propria proprietà, raddoppiata dall’inesistenza di  ogni ricorso interno efficace,  idoneo a  rimediare in  qualche modo alla situazione in contestazione, combinata con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e l’assenza di indennizzo,  costituisce un  peso eccezionale  e  sproporzionato che ha rotto il giusto equilibrio che deve  esserci tra  le esigenze dell’interesse generale,  da un lato,  e  la tutela del diritto al rispetto dei beni, dall’altro.

Engel ed altri c. Paesi Bassi

Costituisce violazione dell'art. 5, par. 1 “Diritto alla libertà e alla sicurezza” la privazione della libertà subita per finalità punitive e per un periodo massimo superiore a quello consentito dalla legislazione interna. Al fine di determinare se qualcuno è stato "privato della libertà" ai sensi dell'art. 5 si deve considerare preliminarmente la situazione concreta in cui il soggetto svolge la propria quotidianità: se la pena assume la forma di una restrizione che si discosta nettamente dalle normali condizioni di vita all'interno  della formazione sociale in cui il soggetto vive allora la pena o la misura  costituisce “privazione della libertà” ai sensi dell'art. 5.

Non costituisce violazione degli artt. 5 cpv. 1 "Diritto alla libertà ed alla sicurezza" e 14 "Divieto di discriminazione" in combinato disposto, la circostanza che una medesima  sanzione  possa essere applicata in maniera differente a seconda del grado del militare a cui viene  irrogata. Tali  distinzioni sono dettate dalla legittima finalità di conservare la disciplina con metodi adatti a ciascuna categoria di militari e sono inoltre previste dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. In tale ambito le autorità nazionali hanno un ampio margine di apprezzamento con l'unico limite del rispetto del principio di proporzionalità.  Non costituisce parimenti violazione dei richiamati articoli la disparità di trattamento tra militari e civili essendo essa giustificata dalla diversa natura della vita militare da quella civile.

Costituisce violazione dell'art.6, par. 1 “Diritto ad un equo processo” l'irrogazione della sanzione della privazione della libertà personale di apprezzabile durata comminata allo scopo di imporre una severa punizione a mezzo di un procedimento giudiziario che si sia svolto a porte chiuse.

Al fine di verificare se un procedimento ha ad oggetto “accuse in materia penale” ai sensi della Convenzione stessa si devono considerare tre diversi fattori. Principalmente la qualificazione data dal sistema giuridico dello Stato convenuto all'illecito contestato. Tale indicazione tuttavia ha solo un valore formale e relativo poiché la Corte deve supervisionare sulla correttezza di tale qualificazione alla luce degli altri fattori indicativi del carattere “penale” dell'accusa.

Secondariamente infatti, va considerata la natura sostanziale dell'illecito commesso vale a dire se si è di fronte ad una condotta in violazione di una norma che protegge il funzionamento di una determinata formazione sociale o se è invece preposta alla tutela erga omnes di beni giuridici della collettività, anche alla luce del denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati contraenti.

Va infine considerato il grado di severità della pena che rischia la persona interessata poichè in una società di diritto appartengono alla sfera "penale" le privazioni della libertà personale suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione fatta per quelle la cui natura, durata o modalità di esecuzione non possano causare un apprezzabile danno.

Non costituisce violazione dell'art. 6, comma 3, lett. c), d) la difesa personale nei procedimenti interni laddove l'assistenza legale sia stata limitata alle questioni legali in discussione, se i ricorrenti sono stati in grado di fornire personalmente spiegazioni su fatti molto semplici alla base delle accuse mosse contro di loro. Né sussiste la violazione della lett. d) se non siano stati convocati ed esaminati tutti i testi a difesa. Lo scopo essenziale di tale norma infatti è quello di stabilire una "parità delle armi" piena in materia, come è indicato dalle parole "alle stesse condizioni". Con questa clausola, si lascia alle autorità nazionali competenti di decidere sulla rilevanza delle prove proposte in quanto compatibili con il concetto di giusto processo che domina l'intero art. 6.

Non costituisce violazione dell'art. 10 “Libertà d'espressione”  la limitazione di tale libertà che sia “necessaria in una società democratica”, “per la difesa dell'ordine” ex art. 10 cpv. 2, quale quella prevista dall'ordinamento militare al fine di tutelare la disciplina militare.