Il divieto di aborto, stabilito a livello costituzionale in Irlanda, non costituisce violazione dell’art. 8 CEDU, sempre che lo stato di gravidanza non rappresenti una minaccia concreta per la salute della donna.
Costituisce violazione del diritto al rispetto della vita privata qualunque ingerenza nella vita privata degli individui da parte delle autorità pubbliche che non abbia una oggettiva e ragionevole giustificazione; in altri termini, che non persegua un obiettivo legittimo o che non presenti una relazione di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e l’obiettivo che si intende raggiungere, valutati rispetto al caso concreto. In particolare, la criminalizzazione dei rapporti sessuali di gruppo, tra più di due uomini adulti consenzienti consumati in privato, non soddisfa i requisiti suddetti. Non giustifica la compressione di un aspetto talmente intimo della vita privata la considerazione che il coinvolgimento di più soggetti nell’attività sessuale possa implicare un’eventuale percezione esterna della stessa e, quindi, un eventuale turbamento della morale pubblica.
Costituisce violazione dell’art. 5 §1 della Convenzione il mantenimento, per un lungo periodo di tempo, in detenzione provvisoria di un malato di mente in un istituto non adeguato alle sue condizioni, per rottura del legame tra lo scopo della detenzione e le condizioni in cui la stessa si è realizzata.
Non costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione l’internamento di una persona malata di mente in un istituto non idoneo a fornire il trattamento di cui lo stesso necessita ove non si riscontri un aggravamento delle condizioni mentali della persona internata, non raggiungendosi il livello minimo di gravità per qualificare il trattamento come inumano ai sensi dell’art. 3.
Il diritto di controesaminare i testimoni a carico, garantito dall’art. 6 § 3 d) Conv., si basa sul principio secondo il quale affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole, tutti gli elementi di prova a carico debbono essere prodotti in sua presenza e in pubblica udienza ai fini del contraddittorio. Da tale principio derivano due esigenze giuridiche: in primo luogo, l’assenza di un testimone deve essere giustificata da un motivo serio; in secondo luogo, nel caso in cui un provvedimento di condanna si fondi unicamente o in misura determinante sulla deposizione di un testimone assente, deve considerarsi che i diritti della difesa possono aver subito delle restrizioni incompatibili con le garanzie prescritte dall’art. 6 della Convenzione (secondo la regola della «prova unica o determinante»).
In particolare, un provvedimento di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza non sottoposta a controinterrogatorio, né nella fase dell’istruzione né in quella del dibattimento, integra una violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 d) Conv. se il pregiudizio così arrecato alla difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità della procedura nel suo insieme.
Sussiste violazione dell’art. 6 CEDU nel caso in cui gli organi nazionali deputati alla definizione di procedimenti disciplinari nei confronti di singoli individui non garantiscano a questi ultimi la possibilità di essere ascoltati pubblicamente nè di ottenere un decisione che sia pronunciata pubblicamente. Ciò in quanto, anche se il procedimento si svolge dinanzi un Organo Professionale, il provvedimento finale incide in modo diretto sull’esercizio di un diritto civile come tale tutelato dall’art. 6, par. 1 della Convenzione.
Costituisce violazione dell’articolo 11 della Convenzione il rifiuto di autorizzare una manifestazione di promozione e tutela dei diritti fondamentali delle minoranze sessuali, quando lo stesso non soddisfi il vaglio di necessità in una società democratica, così come previsto dal secondo comma della norma in oggetto. In particolare, le proteste provenienti da parte della società civile e dalle comunità religiose, nonché le minacce di attuare contro manifestazioni non integrano il pericolo alla pubblica sicurezza che giustificherebbe la misura restrittiva della libertà di riunione. La norma, infatti, impone oltre ad un dovere di non ingerenza un obbligo positivo di protezione da parte dello Stato, che assicuri le condizioni di libero confronto tra le opinioni avversarie, quale strumento necessario della formazione di una sfera pubblica comunicativa e aperta.
Costituisce violazione dell’articolo 13 della Convenzione l’assenza di strumento che garantisca agli organizzatori di una manifestazione pubblica di ottenere una decisione definitiva sulla liceità del diniego opposto dalle autorità di pubblica sicurezza, prima del momento previsto per lo svolgimento della manifestazione. Nell’attesa, infatti, il godimento della libertà di riunione viene irrimediabilmente compromesso e non offre così un’effettiva tutela del diritto dei manifestanti.
Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 11 il rifiuto opposto allo svolgimento di una manifestazione di promozione dei diritti degli omosessuali, quando lo stesso non sia supportato da alcuna ragionevole e necessaria giustificazione, ma si fondi soltanto sulla riprovazione verso l’orientamento sessuale espresso dai manifestanti. Il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati, quando le differenze tra situazioni altrimenti simili giustifichino un differente trattamento, si restringe drasticamente quando siano in gioco aspetti particolarmente sensibili della vita privata degli individui. In questo senso, non costituisce ragionevole e obiettiva giustificazione di pubblico interesse, capace di legittimare il trattamento deteriore, la circostanza che la maggioranza della popolazione non condivida le idee promosse dai manifestanti. Soprattutto, in considerazione dell’esistenza di un fondamento comune tra gli ordinamenti degli Stati contraenti di accettazione della pubblica manifestazione e rivelazione del proprio orientamento sessuale.
L’uso della forza da parte degli agenti di polizia contro la vita di una persona può giustificarsi, ai sensi dell’articolo 2 § 2 lett. b) della Convenzione, quando sia assolutamente necessario e strettamente proporzionato rispetto alle circostanze concrete. Non è legittima, pertanto, la lesione del diritto alla vita di una persona che non era pericolosa, non aveva commesso alcuna infrazione di carattere violento né costituiva minaccia per gli agenti stessi.
L’obbligo positivo di cui all’art. 2 impone, nel suo contenuto procedurale, agli Stati contraenti l’adozione di un quadro giuridico e regolamentare idoneo a tutelare il diritto alla vita. Tale obbligo deve reputarsi violato quando non sia svolta un’indagine effettiva, celere ed indipendente al fine di verificare se vi fosse l’assoluta necessità per l’agente di polizia di fare uso dell’arma da fuoco.
Quando la lesione del diritto alla vita deriva dall’azione di un agente di polizia s’impone ai giudici nazionali una celerità e diligenza tale da reputare, a giudizio della Corte Europea, inammissibile la dichiarazione di prescrizione del reato.
Sussiste violazione dell’art. 6 par. 2 qualora le autorità statali, nell’informare il pubblico circa lo svolgimento delle indagini, diffondano il sospetto circa colpevolezza di un imputato, senza che la medesima sia stata legalmente accertata.
Sussiste violazione dell’art. 6 par. 1, qualora l’eccessiva durata del processo non trovi giustificazione alla luce della complessità del caso, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti.
Lo Stato, avendo un ampio margine di apprezzamento nel mercato delle locazioni, può decidere di accordare una protezione maggiore agli interessi dei conduttori che beneficino di contratti di locazione sottoscritti da lungo tempo e più stabili. In questi casi, la Corte non può valutare la scelta politica del legislatore nazionale, trattandosi di una misura di interesse generale non manifestamente sprovvista di base ragionevole.
Il reddito futuro costituisce un “bene” ai sensi dell’Art. 1 prot. 1 CEDU solo se è guadagnato o se esiste un titolo esecutivo. La nozione di « beni » può ricomprendere sia i « beni effettivi » che i valori patrimoniali, compresi i crediti, sui quali il ricorrente pretende di avere almeno una «legittima speranza » di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà. Al contrario, la speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà che si è nell’impossibilità di esercitare effettivamente non può essere considerato come un « bene » ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 , e lo stesso vale per un credito condizionale che si estingue a causa del mancato verificarsi della condizione. Un’interferenza nei diritti di un individuo, compatibile con l’ art.1 prot. 1, deve assicurare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale ed i requisiti della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
Il provvedimento con cui i giudici nazionali vietano al padre naturale di far visita ai propri figli, con i quali questi non abbia mai intrapreso un rapporto sociale e familiare per esclusiva volontà dei genitori legittimi, viola l’art. 8 Cedu, quantomeno sotto il profilo del diritto alla “vita privata”.
In questi casi, nonostante la legge nazionale preveda che l’esercizio del diritto di visita sia riservato esclusivamente al padre legittimo, le autorità domestiche sono tenute a valutare le peculiari caratteristiche del caso di specie, a contemperare gli interessi di tutti gli individui coinvolti e, quindi, a porre alla base delle proprie decisioni il miglior interesse dei bambini.
Il diniego dello Stato di corrispondere la pensione al richiedente fondato esclusivamente sul mancato possesso del requisito della cittadinanza, determina una discriminazione rispetto ad altri soggetti posti nella medesima situazione, ma ai quali sia stata riconosciuta la cittadinanza. La mancanza di una “ragionevole relazione di proporzionalità” comporta, dunque, la violazione dell’art.14 della Convenzione in combinato disposto con l’art.1 del Protocollo n. 1.
Le norme procedurali di cui all’art. 6§1 mirano, in buona sostanza, ad assicurare la buona amministrazione della giustizia e il rispetto, in particolar modo, del principio della certezza del diritto, di conseguenza alle parti interessate deve essere garantita l’applicazione di tali norme.
Non costituisce violazione degli artt. 10 e 11 della Convenzione il comportamento di uno Stato che, non adempiendo agli obblighi positivi prescritti da tali articoli, permetta ad un privato di limitare l’accesso alla sua proprietà a coloro i quali vogliano accedervi al mero fine di manifestare la loro libertà di espressione e di riunione.
La libertà di espressione e la libertà di riunione, pur costituendo i presupposti essenziali per la realizzazione di una effettiva democrazia, non hanno una portata assoluta ed illimitata, ma possono subire limitazioni in virtù di esigenze preminenti, quale, ad esempio, il rispetto della proprietà altrui.
Gli Stati devono adottare tutte le misure ritenute necessarie per assicurare ai soggetti meno abbienti, che ne facciano richiesta, un’assistenza giudiziaria effettiva.
Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, tutti i detenuti hanno il diritto di vivere in condizioni di detenzione compatibili con il rispetto della dignità umana, in modo da non dover subire disagi o difficoltà di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza insito nella reclusione. Le autorità statali hanno, pertanto, l’obbligo di proteggere il benessere fisico delle persone private della libertà personale, garantendo loro, inter alia, la necessaria assistenza medica. In tal senso, costituisce un trattamento degradante ai sensi dell’art. 3 Conv. il fatto stesso che ad un detenuto non sia stata garantita l’assistenza medica di cui necessita, pur avendola richiesta più volte.
La reclusione dell’imputato in una cella metallica durante la celebrazione del processo, se tale detenzione non è giustificata né dal punto di vista soggettivo (indole o comportamento del soggetto) né da quello oggettivo (sussistenza del pericolo di fuga o del pericolo di danni o lesioni), costituisce un trattamento denigratorio, ai sensi dell’art. 3 Conv., poiché umilia la dignità dell’imputato ai suoi stessi occhi prima ancora che a quelli degli astanti.
La detenzione dell’imputato durante le udienze di celebrazione del processo non costituisce, viceversa, una violazione del principio della parità delle armi nel processo penale, ex art. 6 § 1 Conv., in quanto non impedisce alla parte di poter liberamente partecipare al giudizio o di comunicare con i propri difensori e i giudici. Né costituisce violazione della presunzione d’innocenza, ai sensi dell’art. 6 § 2 Conv., poiché non è indicativa di un pregiudizio di colpevolezza nell’opinione dei giudici. Per di più, negli ordinamenti come quello del caso di specie in cui la detenzione dell’imputato in una cella durante la celebrazione del processo è una misura di sicurezza adottata in modo costante, tale stato di reclusione non importa alcun pregiudizio di responsabilità penale.




