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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Alienati

Aerts c. Belgio

Costituisce violazione dell’art. 5 §1 della Convenzione il mantenimento, per un lungo periodo di tempo, in detenzione provvisoria di un malato di mente in un istituto non adeguato alle sue condizioni,  per rottura del legame tra lo scopo della detenzione e le condizioni  in cui la stessa si è realizzata.

Non costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione l’internamento di una persona malata di mente in un istituto non idoneo a fornire il trattamento di cui lo stesso necessita ove non si riscontri  un aggravamento delle condizioni mentali della persona internata, non raggiungendosi il livello minimo di gravità per qualificare il trattamento come inumano ai sensi dell’art. 3.   

Gajcsi c. Ungheria

L’art. 5, § 1 della Convenzione prescrive che qualsiasi misura privativa della libertà sia disposta in conformità alle norme sostanziali e procedurali di diritto interno dei Paesi membri, in armonia con lo scopo stesso di cui all'art. 5, ovvero la protezione dell'individuo da arbitrarietà. Qualora ciò non avvenga, la detenzione disposta risulterà in contrasto con la Convenzione. (Nella fattispecie: il diritto ungherese pone come requisito di legittimità dell'internamento psichiatrico l'accertamento della “pericolosità” del soggetto, accertamento al quale le autorità ungheresi non hanno, nel caso di specie, provveduto).

H.L. c. Regno Unito

In presenza di diverse misure di controllo che limitino la libertà del paziente, un ricovero coattivo può essere considerato “detenzione”, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, anche qualora la degenza sia condotta in stanze non chiuse a chiave.

La disposizione di un ricovero coattivo deve essere sempre accompagnata da garanzie procedurali, prefissate dalla legge, che salvaguardino dall’arbitrio. Qualora tale misura sia disposta sulla base di poteri eccessivamente discrezionali, si è in presenza di un’illegittima detenzione e, di conseguenza, di una violazione dell’art. 5 comma 1 della convenzione.

Costituisce violazione dell’art. 5.4 della Convenzione il mancato approntamento di una procedura giurisdizionale volta al controllo di legittimità su di un ricovero coattivo che rivesta le caratteristiche di una “detenzione”.

Nel caso in cui l’illegittimità della detenzione dipenda esclusivamente dalla carenza di garanzie procedurali che ne accompagnino la disposizione, la dichiarazione della sussistenza di una violazione della Convenzione costituisce ristoro adeguato e sufficiente ai fini del risarcimento, a titolo di equa soddisfazione, del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima.

Haidn c. Germania

Sussiste violazione dell’art 5 par. I Cedu, qualora le motivazioni poste a fondamento dell’applicazione della custodia di sicurezza non rientrino in nessuno dei presupposti di cui all’art. 5 par. I.

Herz c. Germania

Non costituisce violazione dell’art. 5 § 1 l’adozione di una misura di detenzione provvisoria in ospedale psichiatrico in maniera non del tutto conforme alle norme procedurali previste dal diritto nazionale, ad esempio in assenza di una perizia psichiatrica oggettiva sullo stato di salute dell’interessato, laddove l’adozione sia motivata da ragioni di urgenza.

Costituisce violazione dell’art. 5 § 4 il mancato controllo giurisdizionale sul merito di una misura restrittiva della libertà personale, sia pure provvisoria, motivato dalla scadenza della durata fissata per la stessa. Il semplice fatto che un ordine di detenzione provvisoria sia scaduto non può privare il ricorrente del diritto ad ottenere un controllo sulla legittimità della misura, anche dopo la sua scadenza; ciò, in particolare, ove sia disposta la detenzione in una struttura psichiatrica, considerata la gravità di tale misura. Le garanzie di cui all'articolo 5 § 4 sarebbero, infatti, svuotate di significato se il controllo giurisdizionale di una custodia cautelare provvisoria, che è intrinsecamente limitata nel tempo, fosse possibile solo fino a quando gli effetti della misura persistono.

Jonhson c. Regno Unito

Salvo situazioni d’emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura restrittiva della libertà disposta a causa di un’infermità psichica quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato.

In merito a quest’ultimo requisito, la Corte non giudica sufficiente la circostanza della cessazione della malattia mentale, seppure comprovata da perizia psichiatrica, perché il mancato rilascio immediato del paziente si traduca automaticamente in una violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU: il reinserimento in società ben può essere sottoposto a condizioni e dilazioni se ciò è richiesto da un equo e ragionevole bilanciamento tra l’interesse individuale del soggetto alla libertà e l’interesse collettivo della comunità ad essere preservata da comportamenti violenti, che pur merita considerazione. Ci sarà violazione dell’art. 5 par. 1, tuttavia, qualora la detenzione si protragga per un tempo eccessivo, al punto da divenire irragionevole (nel caso di specie quasi 4 anni).

Luberti c. Italia

Salvo situazioni d’emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura restrittiva della libertà disposta a causa di un’infermità psichica, quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato.

In materia di limitazioni della libertà motivate da malattia mentale, le autorità nazionali hanno l’onere di procedere, ad intervalli di tempo ragionevoli, alla revisione delle misure restrittive comminate, riconsiderando periodicamente le condizioni effettive di chi a tali misure è sottoposto e ponendo fine alle restrizioni che non hanno più ragion d’essere. In mancanza di ciò, vi sarà violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione.

Alle autorità degli Stati membri deputate a tale compito, tuttavia, va riconosciuto un certo margine di apprezzamento. Nel disporre la fine di un internamento, infatti, viene in rilievo sì il diritto del singolo alla libertà, ma anche quello della comunità che accoglierà la persona dimessa alla sicurezza. Tale operazione richiede dunque il giusto tempo, per adottare decisioni caute e ponderate. 

Shtukaturov c. Russia

Nei procedimenti che coinvolgono persone affette da patologia mentale, le corti nazionali devono godere di un certo margine di apprezzamento in virtù del quale esse possano predisporre i necessari aggiustamenti procedurali – quali, nel caso di specie, l’estromissione dell’interessato dal contraddittorio – volti ad assicurare la buona amministrazione della giustizia, la protezione della salute della persona interessata, ecc. Tali misure, tuttavia, non trovano giustificazione in assenza di concrete ragioni d’opportunità – quali, ad esempio, un’incapacità oggettiva di stare in giudizio da parte dell’interessato – e non possono inficiare la vera essenza del diritto del ricorrente ad un equo processo, pena la violazione dell’art. 6 della Convenzione.

L’esistenza di un disordine mentale, anche serio, non può essere il solo motivo per giustificare la piena interdizione. Al fine di giustificare la piena interdizione il disordine mentale deve essere «di tipo e grado» tale da giustificare siffatta misura, pena la violazione dell’art. 8 della Convenzione.

Dovrà essere considerato illegittimo ai sensi dell’art. 5.1 della Convenzione il ricovero coattivo disposto a causa di un’infermità psichica quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata.

Storck c. Germania

Costituisce illegittima detenzione, in violazione dell’art. 5 della Convenzione, il ricovero psichiatrico effettuato contro la volontà del paziente e non giustificato da alcuna delle circostanze contemplate dall’art. 5 comma1.

Costituisce – parimenti – indebita ingerenza nella vita privata dell’individuo, in violazione dell’art. 8 della Convenzione, la somministrazione di terapie mediche effettuata contro la volontà del paziente e non giustificata da alcuna delle circostanze contemplate dall’art. 8 comma 2.

Vi è responsabilità degli Stati membri per violazione dell’art. 5.1 anche nel caso in cui un’illegittima detenzione sia stata perpetuata ad opera di privati cittadini (nel caso di specie si tratta di internamento psichiatrico in clinica privata) qualora le pubbliche autorità non si siano sufficientemente adoperate per impedire l’evento, omettendo di approntare strumenti di tutela volti a scongiurare abusi contro la libertà dei singoli. 

Verbanov c. Bulgaria

Un ricorso può essere dichiarato inammissibile a causa di un “abuso” nell’esercizio del diritto di azione, ai sensi dell’art. 35.3 della Convenzione, solo qualora si basi su fatti notoriamente falsi.

Sussiste violazione dell’art. 5.1 della Convenzione quando una misura restrittiva della libertà personale sia disposta in maniera arbitraria. Di conseguenza, in nessun caso può essere considerato legittimo un internamento motivato da infermità mentale che non si basi sulla previa acquisizione di un parere medico.

In base all’art. 5.4 della Convenzione, ogni persona sottoposta a privazione della libertà ha diritto ad adire un tribunale affinché eserciti un vaglio di legittimità circa la detenzione. Tale scrutinio di legittimità, che deve essere affidato ad organi giurisdizionali indipendenti e terzi, è presidio di importanza cruciale ai fini della salvaguardia della libertà dei cittadini dei Paesi Membri dall’arbitrio delle autorità.

Winterwerp c. Paesi Bassi

In nessun caso l’articolo 5 della Convenzione può essere interpretato in maniera tale da permettere la detenzione di una persona semplicemente perché le sue opinioni o il suo comportamento si discostano da ciò che si considera “normale” in una determinata società.

L’adozione di misure restrittive della libertà a causa di un’infermità psichica deve avvenire sempre e comunque nel rispetto di procedure predeterminate dalla legge.

Salvo situazioni d’emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura restrittiva della libertà disposta a causa di un’infermità psichica quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato.

È in contrasto con l’oggetto e lo scopo dell’art. 5 della Convenzione, letto alla luce del comma 4 dello stesso, impedire ai destinatari di misure di detenzione l’accesso ad un ricorso effettivo, corredato dalle ordinarie garanzie di un giusto processo, che consenta un vaglio di legalità dei provvedimenti restrittivi della libertà emanati, ancorché essi siano stati disposti da un Tribunale.

Nel privare una persona della capacità di amministrare i propri beni, le garanzie di cui all'articolo 6.1 devono comunque essere rispettate, anche quando il provvedimento è giustificato dalla sussistenza di un disturbo psichico.