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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Gajcsi c. Ungheria

Tipo di documento: Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
Organo giudicante: Camera
Stato convenuto: Ungheria
Numero ricorso: 34503/03
Data della sentenza: 03.01.2007
Articoli: 5-1-e ; 29-3 ; 41
Opinioni separate: No

L’art. 5, § 1 della Convenzione prescrive che qualsiasi misura privativa della libertà sia disposta in conformità alle norme sostanziali e procedurali di diritto interno dei Paesi membri, in armonia con lo scopo stesso di cui all'art. 5, ovvero la protezione dell'individuo da arbitrarietà. Qualora ciò non avvenga, la detenzione disposta risulterà in contrasto con la Convenzione. (Nella fattispecie: il diritto ungherese pone come requisito di legittimità dell'internamento psichiatrico l'accertamento della “pericolosità” del soggetto, accertamento al quale le autorità ungheresi non hanno, nel caso di specie, provveduto).

Fatto:

Il ricorrente, un cittadino ungherese nato nel 1955, fu ricoverato nel novembre 1999 in ospedale per un trattamento psichiatrico obbligatorio; qui fu visitato da un medico psichiatra, il quale, appurato che il paziente fosse solito assumere comportamenti squilibrati, con tendenza alla piromania, sostenne la necessità dell’adozione di misure coercitive e di un trattamento in regime di internamento. Il giudice investito della decisione circa il ricovero coercitivo, sentito il ricorrente, dispose il trattamento sanitario obbligatorio.

Tra il 21 gennaio 2000 e 22 novembre 2002, conformemente a quanto previsto dalla legge sanitaria vigente, l’internamento del ricorrente fu sottoposto a intervalli regolari a riesame giurisdizionale. Il 21 gennaio 2003, sulla base di una perizia redatta da un medico psichiatra attestante la perdurante necessità di sottoporre il paziente a trattamento obbligatorio in regime di internamento, la Corte distrettuale ordinò il prolungamento del trattamento psichiatrico obbligatorio del ricorrente per un periodo indeterminato, disponendo che un esame circa la necessità del trattamento andasse comunque effettuato nuovamente trascorsi non più di 60 giorni. L'avvocato del ricorrente propose ricorso avverso tale decisione, ma senza successo; nel maggio 2003 lo stesso presentò istanza di riesame alla Corte Suprema, sostenendo che la decisione della Corte Distrettuale fosse insufficiente sul piano delle motivazioni e che al ricorrente fosse stato negato un processo equo. Egli sottolineò che la legge non contemplasse, tra i motivi giustificativi di un trattamento psichiatrico obbligatorio,  lo "stato di patologia mentale" del paziente: questa è una nozione propria del diritto penale ungherese a cui, erroneamente, si era fatto riferimento all’atto della nomina del consulente tecnico incaricato di redigere la perizia psichiatrica. Tale circostanza, ad avviso dell’avvocato, privava il parere dell'esperto di qualsiasi rilevanza. Venne lamentata, inoltre, la mancata informazione del paziente circa le ragioni che avevano portato alla disposizione, nei propri confronti, di un trattamento psichiatrico obbligatorio.

Il 27 ottobre 2004, la Corte Suprema respinse l’istanza di revisione in quanto inammissibile secondo le norme procedurali. Nel frattempo, il 24 aprile 2003, il ricorrente fu dimesso dall'ospedale.

Diritto:

Il ricorrente si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo denunciando l’avvenuta violazione degli artt. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione.

Sulla presunta violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione

Il ricorrente sostiene che il trattamento psichiatrico obbligatorio disposto nei propri confronti sia stato ingiustificato, giacché non ordinato conformemente ad alcuna procedura "prevista dalla legge". Egli invoca l'articolo 5 § 1 che, al riguardo, prevede: «[…] Nessuno può essere privato della libertà salvo che […] secondo le procedure previste dalla legge […]»
La Corte ricorda che l’art. 5.1 della Convenzione, secondo un’interpretazione consolidata, richiede che qualsiasi privazione della libertà sia disposta non solo in conformità alle norme sostanziali e procedurali di ciascun Paese membro, ma altresì in armonia con lo scopo stesso di cui all'articolo 5, ovvero quello di proteggere l'individuo da arbitrarietà.
La Corte rileva che, per il diritto ungherese, presupposto di legittimità del ricovero e del trattamento obbligatori sia la “pericolosità” del soggetto sottoposto a dette misure. Nel caso di specie, tuttavia, si constata che, nelle decisioni dei tribunali nazionali, non si è proceduto ad alcuna valutazione circa la pericolosità del comportamento del richiedente, come invece richiedeva la legge sanitaria. Stando così le cose, la Corte ritiene che la proroga del trattamento obbligatorio del ricorrente non sia stata disposta in conformità alle previsioni di legge;vi è stata, di conseguenza, violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

                                      

Sulla presunta violazione degli articoli 5 § 4, 13 e 6 § 1 della Convenzione


Il richiedente lamenta una violazione degli articoli 5 § 4 e 13 della CEDU, che prescrivono agli Stati di predisporre rimedi giurisdizionali effettivi a tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione stessa in generale (art. 13) e contro detenzioni illegittime in particolare (art. 5 § 4). Nel caso di specie il ricorrente sostiene che la decisione adottata dalla Corte distrettuale che esaminò il caso della sua detenzione sia stata carente sul piano delle motivazioni; il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte Suprema innanzi alla quale fu proposto appello non abbia esaminato tutti i motivi di impugnazione avanzati.

La Corte rileva che le doglianze riferite al non corretto comportamento delle Corti ungheresi siano già state esaminate in occasione della trattazione relativa alla violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione. La Corte pertanto dichiara assorbite le questioni concernenti gli artt. 5 § 4 e 13.

Il medesimo discorso è svolto a proposito della lamentata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, posto a garanzia del diritto ad un equo processo.

Equa soddisfazione:

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della violazione della Convenzione perpetuatasi a proprio danno, quantificando la propria pretesa nella misura di 2 milioni di fiorini ungheresi (equivalenti a 7350 euro). Il governo convenuto stima ragionevoli le richieste avanzate. La Corte, riconoscendo il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente, condanna il governo ungherese al risarcimento del danno nella misura da questi stesso indicata. 


Che una misura restrittiva della libertà disposta contra legem dalle autorità nazionali di uno Stato si ponga in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea non è certo una novità: al riguardo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è costante e monolitica (per un esempio in controtendenza, alquanto isolato, si veda il caso Herz c. Germania, ric. n. 44672/98, nella cui decisione la Corte opera una parziale attenuazione del principio enunciato). La regola, del resto, è direttamente ricavabile dalla lettera dell’art. 5 e non necessita di una particolare elaborazione giurisprudenziale. Sin qui, dunque, nulla quaestio.

Ciò che è opportuno sottolineare è che la Convenzione, in materia di internamento psichiatrico, non fa ingerenze nelle questioni interne ai Paesi membri imponendo l’adozione di questa o quella norma sostanziale o procedurale (purché sia fatto salvo il rispetto di alcune regole generali, per lo più giurisprudenziali, derivanti dal principio di ragionevolezza, per cui, ad esempio, un trattamento sanitario obbligatorio va disposto previa acquisizione di parere medico, sulla detenzione deve essere possibile esercitare un controllo giurisdizionale, ecc. Per una panoramica di questi principi generali in materia di internamento psichiatrico si veda, ex multis, Winterwerp c. Paesi Bassi, ric. n. 6301/73).

Nel presente caso non è punita l’irragionevolezza della detenzione in sé: la norma di diritto interno non tenuta in conto dalle Corti ungheresi – ovvero la necessità dell’accertamento della pericolosità della persona sottoposta a ricovero coercitivo – non è previsione comune a tutti i Stati firmatari della Convenzione; se lo stesso comportamento fosse stato adottato dalle autorità di altri Paesi (ad esempio in Italia, dove l’accertamento della pericolosità non è requisito di legittimità per la disposizione del TSO) probabilmente la Corte non avrebbe rilevato contrasti con la Convenzione. Ciò che nel nostro caso viene sanzionato, dunque, non è la lesività dalla misura restrittiva in sé e per sé, bensì l’arbitrio. Preservare l’individuo da detenzioni arbitrarie è lo scopo primario dell’art. 5 CEDU e ciò è del resto ribadito nelle motivazioni della sentenza.

Ogni Stato membro, insomma, è libero di regolare la disciplina dell’internamento come più ritiene opportuno, salvo l’obbligo di rispettare le norme da esso stesso poste: ne va della libertà personale del singolo, che non ammette compressioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.