Moretti e Benedetti c. Italia
Sussiste violazione dell'art. 8 Cedu, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, qualora l'erronea applicazione della legge e la presenza di lacune procedurali in materia di adozione abbia comportato un'illegittima ingerenza nella vita privata e familiare dei ricorrenti.
In data 20 maggio 2004, i ricorrenti, i coniugi Luigi Moretti e Maria Brunella Benedetti ottennero in affidamento provvisorio una neonata, abbandonata dalla madre naturale dopo poco la nascita, in forza di un decreto di urgenza del Tribunale per i minorenni di Venezia. L'affido, inizialmente previsto per un periodo di 5 mesi, fu prorogato fino al dicembre 2005.
Nell'ottobre 2004, i Sig.ri Moretti e Benedetti, atteso lo stretto legame che si era instaurato con la minore, presentarono una domanda di adozione speciale. Tale istanza non ebbe riscontro da parte delle Autorità competenti, tanto da indurre i medesimi a reitararla nel marzo 2005.
Tuttavia, nonostante fosse ancora pendente la domanda di adozione speciale presentata dai coniugi Moretti, il Tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità della bambina fin dal marzo 2005 e dispose l'affidamento pre-adottivo temporaneo in una nuova famiglia.
Il 19 dicembre 2005 la bambina venne allontanata dalla casa dei
Sig.ri Moretti e Benedetti con l'aiuto della forza pubblica.
Successivamente il Tribunale per i minorenni di Venezia rigettò entrambe le domande di adozione dei ricorrenti, motivando che la scelta della nuova famiglia era nell'interesse superiore della minore.
I ricorrenti proposero, quindi, appello avverso il decreto dinanzi alla corte d’appello di Venezia.
La Corte d'appello annullò la decisione di primo grado, in quanto la domanda di adozione dei coniugi Moretti e Benedetti avrebbe dovuto essere esaminata prima di dichiarare lo stato di adottabilità della minore e di scegliere una nuova famiglia, nominò, quindi, un perito al fine di verificare la relazione tra la minore e i ricorrenti e la sua integrazione nella nuova famiglia.
Sulla base degli esiti peritali, la Corte ritenne opportuno non sottoporre la minore al trauma di una nuova separazione dalla famiglia affidataria.
I coniugi Moretti e Benedetti adirono la Corte EDU, invocando la violazione degli art. 3, 8, 6 e 13 della Convenzione.
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) per l’illegittima ingerenza nella loro vita privata e familiare dovuta ad un’erronea applicazione della legge e delle norme procedurali. Essi contestano, altresì, la violazione degli articoli 6 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo), stante l'iniquità del procedimento e la mancanza di un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nazionale. I coniugi Moretti e Benedetti si dolgono, infine, che le modalità di allontanamento della minore dalla propria abitazione abbiano violato il divieto di "trattamenti inumani e degradanti" garantito dall'art. 3 CEDU.
In via preliminare, la Corte stabilisce di esaminare le doglianze sollevate dai ricorrenti unicamente sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. Quanto alla legittimazione ad agire dei ricorrenti in nome e per conto della minore, i giudici di Strasburgo statuiscono che il signor Moretti e la signora Benedetti, non esercitando al momento del ricorso alcuna potestà sulla bambina, non hanno la qualità per agire dinanzi alla Corte per conto della medesima. Pertanto, il ricorso deve essere esaminato solo sulla posizione dei ricorrenti e non su quella della minore.
Art. 8- Diritto alla vita privata e familiare
Relativamente alla dedotta violazione dell’art. 8 Cedu, i giudici di Strasburgo ribadiscono che la norma de qua non attribuisce il diritto a creare una famiglia nè il diritto di adottare. Essa presuppone una vita famigliare già esistente. Tuttavia, la nozione di "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 CEDU può comprendere relazioni familiari de facto, purché ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, nonchè il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino. Nel caso di specie, la Corte rileva che i ricorrenti hanno vissuto con la minore le prime tappe importanti della sua vita per un tempo più che apprezzabile (diciannove mesi), inserendola nella scolarità infantile e coinvolgendola in un viaggio di famiglia in Brasile. A giudizio della Corte, quindi, anche se i ricorrenti non hanno esercitato la potestà genitoriale sulla bambina, il forte legame instauratosi tra i medesimi rientra nella fattispecie di "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 CEDU.
A conferma di ciò, vi è la circostanza che i coniugi Moretti e Benedetti, pur avendo in passato già accolto altri bambini in affidamento temporaneo, solo in questo caso, avevano depositato una domanda di adozione. La Corte EDU, nell'esaminare il merito della doglianza, conclude che la mancanza di motivazione della decisione del Tribunale per i minorenni di respingere la domanda di adozione presentata dai ricorrenti nonché il ritardo nell’esame della stessa, avvenuto solo successivamente alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, lede il diritto al rispetto della vita familiare.
Pertanto, alla luce delle emarginate considerazioni, la Corte constata la violazione dell'articolo 8 CEDU.
Con riferimento all'art. 3, i giudici di Strasburgo non ne ravvisano la violazione, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato che le modalità di esecuzione dell'allontanamento della bambina sono state "inumane e degradanti".
In allegato alla sentenza si segnalano l'opinione concorde del giudice Barreto e l'opinione dissenziente del giudice Karakaş. Il giudice portoghese Cabral Barreto specifica che, nel caso di specie, è configurabile l’esistenza di una vita famigliare, solo perchè i ricorrenti hanno avanzato formale domanda di adozione. Il giudice turco Karakas, invece ha redatto un’opinione dissenziente, secondo la quale la predetta domanda di adozione non era sufficiente a fondare i requisiti di esistenza della vita famigliare.
Quanto all’equa soddisfazione, ai sensi dell'art. 41 Cedu, la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 10.000 euro per i danni morali e di 5.000 euro per spese legali.




