Goodwin c. Regno Unito
Il secondo paragrafo dell’art. 10 dispone che le misure limitative della libertà di espressione devono essere giustificate da un preminente interesse pubblico. Per essere compatibili con l’art. 10 CEDU le leggi interne limitative della libertà di espressione devono essere precise così da consentire alle persone interessate di prevedere le conseguenze che possono derivare da una determinata azione, tuttavia una legge può prevedere un potere discrezionale sempre che sia garantita all’individuo una misura adeguata contro l’arbitrio.
Il sig. Goodwin, giornalista britannico effettuava uno stage presso il giornale “The Engineer”.
In data 2 novembre 1989, il giornalista riceveva da un informatore, a cui non era stato corrisposto alcun compenso, ma dietro la promessa dell’anonimato, notizie relative alle difficoltà finanziarie della società Tetra Ltd.
Pochi giorni dopo il sig. Goodwin, intenzionato a scrivere un articolo sulla società si metteva in contatto con la Tetra, per verificare i fatti ed avere commenti sulle informazioni, così apprendeva che le notizie, che gli erano state fornite, provenivano da un progetto segreto, di piano di sviluppo della stessa Tetra, illegalmente sottratto. In seguito a ciò, la società, adita la High Court of Justice (Chancery Division), otteneva, senza contraddittorio, un’ingiunzione provvisoria che vietava all’editore di “The Engineer” di pubblicare qualsiasi informazione tratta dal piano di sviluppo. Inoltre, in virtù dell’art. 10 della legge del 1981 sul contempt of court, “ nell’interesse della giustizia” la High Court of Justice con un’ordinanza intimava all’editore di produrre davanti all’autorità giudiziaria, le annotazioni da cui si sarebbe potuto risalire all’identità del suo informatore. Tale divulgazione avrebbe, infatti, permesso alla Tetra di incardinare un processo contro lo stesso informatore, di rientrare in possesso del documento, di ottenere un’ingiunzione che proibisse qualsiasi ulteriore pubblicazione e di chiedere un risarcimento di danni per le spese di cui era stata costretta a farsi carico. Invero, l’articolo succitato, riconosceva il potere in capo al Tribunale di ordinare ad una persona la divulgazione della fonte di informazione se ciò si dimostrava necessario per l’interesse della giustizia o della sicurezza nazionale o per la difesa dell’ordine o per la prevenzione dei reati, pena l’accusa di contempt of court in caso di rifiuto. Contro l’ordinanza, il giornalista presentò opposizione prima dinanzi alla Corte D’Appello e poi alla Camera dei Lord. Le autorità adite respinsero la richiesta del ricorrente poiché, nel caso di specie, i principi alla base della protezione legale delle fonti soccombeva di fronte all’interesse della giustizia, poiché la riservatezza dell’informatore costituiva grave minaccia nei confronti della società Tetra.
Il giornalista, inottemperante, fu allora rinviato a giudizio e condannato al pagamento di un’ammenda ai sensi dell’art. 10 e 14 legge 1981 sul contempt of court..
Contro tale decisione, il giornalista adiva la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’art.10 CEDU.
La Corte è chiamata a verificare se, nel caso di specie, l’ingerenza dell’autorità giudiziaria possa essere giustificata anche in rapporto al secondo paragrafo dell’art. 10 CEDU. Infatti, le misure adottate dall’autorità giudiziaria inglese costituiscono una chiara violazione alla libertà di espressione garantita dall’art. 10 par.1 CEDU; tuttavia il secondo paragrafo dello stesso articolo prevede la possibilità di sottoporre tale libertà alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, purché costituiscano misure necessarie, in una società democratica, per il perseguimento di uno scopo legittimo.
Con riguardo alla necessità della previsione di legge, i giudici di Strasburgo ritengono che il diritto interno, nel prevedere delle limitazioni, deve essere formulato con precisione sufficiente allo scopo di consentire alle persone interessate di prevedere le conseguenze che possono derivare da una determinata azione; in ogni caso una legge che conferisce un potere discrezionale non entra in conflitto con tale requisito, a condizione, però, che l’estensione e le modalità di esercizio di tale potere siano definite con precisione sufficiente, tenuto conto dello scopo legittimo in gioco, per fornire all’individuo una protezione adeguata contro l’arbitrio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le misure adottate discendono dall’art.10 della legge del 1981 che prevede la possibilità del Tribunale di ordinare di divulgare la fonte se la divulgazione sia necessaria nell’interesse della giustizia. Tale legge così come formulata non conferisce ai Tribunali una libertà assoluta garantendo agli individui una protezione adeguata contro l’arbitrio.
Tuttavia, la Corte precisa che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e che tra le garanzie accordate alla stampa un’importanza particolare riveste la protezione delle fonti dei giornalisti; infatti, l’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti dei giornalisti dall’aiutare la stampa ad informare il pubblico su questioni d’interesse generale. Alla luce di ciò, un’ordinanza di divulgazione della fonte, in una società democratica, rischierebbe di avere un effetto negativo sull’esercizio della libertà di stampa di talché solo l’esigenza di raggiungere uno scopo legittimo potrebbe giustificare una tale restrizione. Il compito di valutare l’esistenza di un’esigenza sociale imperativa che giustifichi una restrizione della libertà di stampa spetta alle autorità giudiziarie nazionali, che godono di un margine discrezionale, alla Corte spetta solo giudicare se le motivazioni addotte dalle autorità nazionali per giustificare un’ingerenza nella libertà di stampa appaiano necessarie per realizzare uno scopo legittimo.
Nel caso di specie, la Corte giudicando l’ordinanza di divulgazione una semplice misura rafforzativa dell’ingiunzione volta a vietare la pubblicazione di qualsiasi notizia tratta dal piano di sviluppo ha ritenuto tale restrizione non giustificata da motivi legittimi, ai sensi dell’art. 10 CEDU.
Inoltre, i giudici di Strasburgo, considerando gli interessi della Tetra non sufficienti per prevalere sull’interesse pubblico rappresentato dalla protezione della fonte del giornalista, hanno concluso dichiarando contraria all’art.10 CEDU l’ordinanza di divulgazione imposta al giornalista e la conseguente condanna al pagamento di un’ammenda per non avere ottemperato all’ordine imposto dal giudice nazionale.




