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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Goodwin c. Regno Unito

Tipo di documento: Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
Organo giudicante: Grande Camera
Stato convenuto: Regno Unito
Numero ricorso: 17488/90
Data della sentenza: 27.03.1996
Articoli: 10 ; 41
Opinioni separate: Si

Il secondo paragrafo dell’art. 10 dispone che le misure limitative della libertà di espressione devono essere giustificate da un preminente interesse pubblico. Per essere compatibili con l’art. 10 CEDU le leggi interne limitative della libertà di espressione devono essere precise così da consentire alle persone interessate di prevedere le conseguenze che possono derivare da una determinata azione, tuttavia una legge può prevedere un potere discrezionale sempre che sia garantita all’individuo una misura adeguata contro l’arbitrio.

Fatto:

Il sig. Goodwin, giornalista britannico effettuava uno stage presso il giornale “The Engineer”.

In data 2 novembre 1989, il giornalista riceveva da un informatore, a cui non era stato corrisposto alcun compenso, ma dietro la promessa dell’anonimato, notizie relative alle difficoltà finanziarie della società Tetra Ltd.

Pochi giorni dopo il sig. Goodwin, intenzionato a  scrivere un articolo sulla società si metteva in  contatto con la Tetra, per verificare i fatti ed avere commenti sulle informazioni,  così apprendeva che le notizie, che gli erano state fornite, provenivano da un progetto segreto,  di piano di sviluppo della stessa Tetra, illegalmente sottratto. In seguito a ciò, la società, adita la High Court of Justice (Chancery Division), otteneva, senza contraddittorio, un’ingiunzione provvisoria che vietava all’editore di “The Engineer” di pubblicare qualsiasi informazione tratta dal piano di sviluppo. Inoltre, in virtù dell’art. 10 della legge del 1981 sul contempt of court, “ nell’interesse della giustizia” la High Court of Justice con un’ordinanza intimava all’editore di produrre davanti all’autorità giudiziaria, le annotazioni da cui si sarebbe potuto risalire all’identità del suo informatore. Tale divulgazione avrebbe, infatti,  permesso  alla Tetra di incardinare un processo contro lo stesso informatore, di rientrare in possesso del documento, di ottenere un’ingiunzione che proibisse qualsiasi ulteriore pubblicazione e di chiedere un risarcimento di danni per le spese di cui era stata costretta a farsi carico. Invero, l’articolo succitato, riconosceva il potere in capo al Tribunale di ordinare ad una persona la divulgazione della fonte di informazione se ciò si dimostrava necessario per l’interesse della giustizia o della sicurezza nazionale o per la difesa dell’ordine o per la prevenzione dei reati, pena l’accusa di contempt of court in caso di rifiuto. Contro l’ordinanza, il giornalista presentò opposizione prima  dinanzi alla Corte D’Appello e poi alla Camera dei Lord. Le autorità adite respinsero la richiesta del ricorrente poiché, nel caso di specie, i principi alla base della protezione legale delle fonti soccombeva di fronte all’interesse della giustizia, poiché la riservatezza dell’informatore costituiva grave minaccia nei confronti della società Tetra.

Il giornalista, inottemperante, fu allora rinviato a giudizio e condannato al pagamento di un’ammenda ai sensi dell’art. 10 e  14 legge 1981 sul contempt of court..

Contro tale decisione, il giornalista adiva la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’art.10 CEDU.

Diritto:

La Corte è chiamata a verificare se, nel caso di specie, l’ingerenza dell’autorità giudiziaria possa essere giustificata anche in rapporto al secondo paragrafo dell’art. 10 CEDU. Infatti, le misure adottate dall’autorità giudiziaria inglese costituiscono una chiara violazione alla libertà di espressione garantita dall’art. 10 par.1 CEDU;  tuttavia il secondo paragrafo dello stesso articolo prevede la possibilità di sottoporre tale libertà alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, purché costituiscano misure necessarie, in una società democratica, per il perseguimento di uno scopo legittimo.

Con riguardo alla necessità della previsione di legge, i giudici di Strasburgo ritengono che il diritto interno, nel prevedere delle limitazioni, deve essere formulato con precisione sufficiente allo scopo di consentire alle persone interessate di prevedere le conseguenze che possono derivare da una determinata azione; in ogni caso una legge che conferisce un potere discrezionale non entra in conflitto con tale requisito, a condizione, però, che l’estensione e le modalità di esercizio di tale potere siano definite con precisione sufficiente, tenuto conto dello scopo legittimo in gioco, per fornire all’individuo una protezione adeguata contro l’arbitrio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le misure adottate  discendono dall’art.10 della legge del 1981 che prevede la possibilità del Tribunale di ordinare di divulgare la fonte  se la divulgazione sia necessaria nell’interesse della giustizia. Tale legge così come formulata non conferisce ai Tribunali una libertà assoluta garantendo agli individui una protezione adeguata contro l’arbitrio.

Tuttavia, la Corte precisa che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e che tra le garanzie accordate alla stampa un’importanza particolare riveste la protezione delle fonti dei giornalisti; infatti, l’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti dei giornalisti dall’aiutare la stampa ad informare il pubblico su questioni d’interesse generale. Alla luce di ciò, un’ordinanza di divulgazione della fonte, in una società democratica, rischierebbe di avere un effetto negativo sull’esercizio della libertà di stampa di talché  solo l’esigenza di raggiungere uno scopo legittimo potrebbe giustificare una tale restrizione. Il compito di valutare l’esistenza di un’esigenza sociale imperativa che giustifichi una restrizione della libertà di stampa spetta alle autorità giudiziarie nazionali, che godono di un margine discrezionale, alla Corte spetta solo giudicare se le motivazioni addotte dalle autorità nazionali per giustificare un’ingerenza nella libertà di stampa appaiano necessarie per realizzare uno scopo legittimo.

Nel caso di specie, la Corte giudicando l’ordinanza di divulgazione una semplice misura rafforzativa dell’ingiunzione volta a vietare la pubblicazione di qualsiasi notizia tratta dal piano di sviluppo ha ritenuto tale restrizione non giustificata da motivi legittimi, ai sensi dell’art. 10 CEDU.

Inoltre, i giudici di Strasburgo, considerando gli interessi della Tetra non sufficienti per prevalere sull’interesse pubblico rappresentato dalla protezione della fonte del giornalista, hanno concluso dichiarando contraria all’art.10 CEDU l’ordinanza di divulgazione imposta al giornalista e la conseguente condanna al pagamento di un’ammenda per non avere ottemperato all’ordine imposto dal giudice nazionale.