Proporzionalità
Il divieto di aborto, stabilito a livello costituzionale in Irlanda, non costituisce violazione dell’art. 8 CEDU, sempre che lo stato di gravidanza non rappresenti una minaccia concreta per la salute della donna.
Costituisce violazione dell’articolo 11 della Convenzione il rifiuto di autorizzare una manifestazione di promozione e tutela dei diritti fondamentali delle minoranze sessuali, quando lo stesso non soddisfi il vaglio di necessità in una società democratica, così come previsto dal secondo comma della norma in oggetto. In particolare, le proteste provenienti da parte della società civile e dalle comunità religiose, nonché le minacce di attuare contro manifestazioni non integrano il pericolo alla pubblica sicurezza che giustificherebbe la misura restrittiva della libertà di riunione. La norma, infatti, impone oltre ad un dovere di non ingerenza un obbligo positivo di protezione da parte dello Stato, che assicuri le condizioni di libero confronto tra le opinioni avversarie, quale strumento necessario della formazione di una sfera pubblica comunicativa e aperta.
Costituisce violazione dell’articolo 13 della Convenzione l’assenza di strumento che garantisca agli organizzatori di una manifestazione pubblica di ottenere una decisione definitiva sulla liceità del diniego opposto dalle autorità di pubblica sicurezza, prima del momento previsto per lo svolgimento della manifestazione. Nell’attesa, infatti, il godimento della libertà di riunione viene irrimediabilmente compromesso e non offre così un’effettiva tutela del diritto dei manifestanti.
Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 11 il rifiuto opposto allo svolgimento di una manifestazione di promozione dei diritti degli omosessuali, quando lo stesso non sia supportato da alcuna ragionevole e necessaria giustificazione, ma si fondi soltanto sulla riprovazione verso l’orientamento sessuale espresso dai manifestanti. Il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati, quando le differenze tra situazioni altrimenti simili giustifichino un differente trattamento, si restringe drasticamente quando siano in gioco aspetti particolarmente sensibili della vita privata degli individui. In questo senso, non costituisce ragionevole e obiettiva giustificazione di pubblico interesse, capace di legittimare il trattamento deteriore, la circostanza che la maggioranza della popolazione non condivida le idee promosse dai manifestanti. Soprattutto, in considerazione dell’esistenza di un fondamento comune tra gli ordinamenti degli Stati contraenti di accettazione della pubblica manifestazione e rivelazione del proprio orientamento sessuale.
Lo Stato, avendo un ampio margine di apprezzamento nel mercato delle locazioni, può decidere di accordare una protezione maggiore agli interessi dei conduttori che beneficino di contratti di locazione sottoscritti da lungo tempo e più stabili. In questi casi, la Corte non può valutare la scelta politica del legislatore nazionale, trattandosi di una misura di interesse generale non manifestamente sprovvista di base ragionevole.
Il reddito futuro costituisce un “bene” ai sensi dell’Art. 1 prot. 1 CEDU solo se è guadagnato o se esiste un titolo esecutivo. La nozione di « beni » può ricomprendere sia i « beni effettivi » che i valori patrimoniali, compresi i crediti, sui quali il ricorrente pretende di avere almeno una «legittima speranza » di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà. Al contrario, la speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà che si è nell’impossibilità di esercitare effettivamente non può essere considerato come un « bene » ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 , e lo stesso vale per un credito condizionale che si estingue a causa del mancato verificarsi della condizione. Un’interferenza nei diritti di un individuo, compatibile con l’ art.1 prot. 1, deve assicurare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale ed i requisiti della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
Il provvedimento con cui i giudici nazionali vietano al padre naturale di far visita ai propri figli, con i quali questi non abbia mai intrapreso un rapporto sociale e familiare per esclusiva volontà dei genitori legittimi, viola l’art. 8 Cedu, quantomeno sotto il profilo del diritto alla “vita privata”.
In questi casi, nonostante la legge nazionale preveda che l’esercizio del diritto di visita sia riservato esclusivamente al padre legittimo, le autorità domestiche sono tenute a valutare le peculiari caratteristiche del caso di specie, a contemperare gli interessi di tutti gli individui coinvolti e, quindi, a porre alla base delle proprie decisioni il miglior interesse dei bambini.
Il diniego dello Stato di corrispondere la pensione al richiedente fondato esclusivamente sul mancato possesso del requisito della cittadinanza, determina una discriminazione rispetto ad altri soggetti posti nella medesima situazione, ma ai quali sia stata riconosciuta la cittadinanza. La mancanza di una “ragionevole relazione di proporzionalità” comporta, dunque, la violazione dell’art.14 della Convenzione in combinato disposto con l’art.1 del Protocollo n. 1.
Le norme procedurali di cui all’art. 6§1 mirano, in buona sostanza, ad assicurare la buona amministrazione della giustizia e il rispetto, in particolar modo, del principio della certezza del diritto, di conseguenza alle parti interessate deve essere garantita l’applicazione di tali norme.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare può subire un’interferenza ( art. 8, § 2, CEDU ) ma tale ingerenza deve essere prevista da una norma nazionale e deve essere necessaria per proteggere i diritti e le libertà di un’altra persona.
L’autonomia del concetto di proprietà riconosciuta all’art. 1 Protocollo n. 1 permette alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di estendere l’ambito di riferimento della norma stessa, andando al di là delle singole normative nazionali. Risulta, quindi, irrilevante che una determinata situazione giuridica sia o meno qualificata come diritto di proprietà nei diversi ordinamenti interni. Un bene che, secondo le normative nazionali, non appartiene ancora ad un soggetto può essere considerato “attuale” ai fini dell’applicazione delle garanzie della Convenzione, attraverso il ricorso al principio della “legittima aspettativa”, che interviene tutte le volte in cui un singolo cittadino possa far valere una ragionevole aspettativa di vedere realizzata la propria pretesa giuridica nei confronti delle autorità statali.
In materia di successione ereditaria, la parità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi deve essere considerata un obbiettivo prioritario rispetto a quello contrapposto della protezione delle “legittime aspettative” del deceduto e dei suoi familiari.
Qualora le Autorità Pubbliche siano a conoscenza del pericolo di una calamità naturale di entità tale da costituire un rischio per la salute e per la vita stessa della popolazione, esse hanno l’onere di predisporre adeguati sistemi di allerta, piani di evacuazione e, in generale, misure di sicurezza adeguate. In mancanza, vi sarà violazione dell’art. 2 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla vita.
Qualora le Corti nazionali omettano di indagare adeguatamente circa la morte di un individuo si è in presenza di una violazione dell’art. 2 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla vita.
L’obbligo di proteggere la proprietà privata, pendente sugli Stati membri della Convenzione in virtù dell’art. 1 Prot. 1, non può essere interpretato come un obbligo di risarcire l’intero valore di mercato di un immobile andato distrutto per via di una catastrofe naturale. L’indennizzo spettante alle vittime di tali episodi, al contrario, va parametrato alle circostanze concrete dei singoli casi.
La concessione di un’immunità più o meno estesa ai membri del Parlamento è una pratica che mira a permettere la libera espressione dei rappresentanti del popolo e ad impedire che azioni giudiziarie di parte possano ledere la funzione parlamentare. In tal senso, la previsione di un’immunità parlamentare è prassi legislativa di per sé legittima, anche se potenzialmente lesiva del diritto individuale ad accedere ad un tribunale, garantito dall’art. 6 Cedu. Come sempre accade quando si tratta di limitazioni di diritti individuali, tuttavia, occorre che sia rispettato un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. Dichiarazioni non rese nell’esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu, ma soltanto legate ad un’attività politica in senso lato, non possono essere coperte da immunità, a pena di travalicare quei criteri di giusta proporzionalità che garantiscono il rispetto della Convenzione.
Il diritto di accesso ad un tribunale, ex art. 6 par. 1 Convenzione, per poter essere efficace deve garantire ad un individuo di avere una chiara e pratica opportunità per poter contestare un atto che ha interferito con i suoi diritti civili.
Non sarebbe coerente con lo stato di diritto, così come inteso in una società democratica, e con il principio tutelato dall'articolo 6 par. 1, il comportamento di uno Stato che potesse, senza alcuna restrizione o controllo da parte degli organismi preposti all'applicazione della Convenzione, sottrarre dalla giurisdizione dei tribunali nazionali una serie di azioni civili o conferire immunità a particolari categorie di persone.
Non è in alcun modo giustificabile negare l'accesso ad un giudice, esclusivamente sulla base del fatto che la lite possa essere di natura politica o connessa ad attività politiche.
Integra la violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU l’applicazione retroattiva di una legge in materia fiscale entrata in vigore dopo la decisione con la quale è stata stabilita l’indennità di espropriazione, in quanto l’applicazione della nuova legge ha alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
Le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nel campo della libertà di coscienza dell'individuo e di ricercare le sue convinzioni religiose o di obbligarlo ad esprimere le sue convinzioni circa la propria religiosità. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui una persona è obbligata a farlo, al fine di svolgere determinate funzioni, come in occasione di un giuramento. Ne discende che l’obbligo di rivelare le proprie convinzioni religiose per non dover giurare sulla Bibbia dinanzi le giurisdizioni è contrario alla libertà di religione.
È legittimo assicurare una protezione particolare al segreto istruttorio considerata la pendenza di un procedimento penale, sia per garantire una buona amministrazione della giustizia sia per tutelare il diritto alla presunzione d'innocenza delle persone indagate.
In una società democratica, tuttavia, deve essere valutata con grande cautela la necessità di punire, per aver violato il segreto d’indagine o il segreto professionale, i giornalisti che partecipano ad un dibattito pubblico di estrema importanza, esercitando così la propria missione di "cani da guardia" della democrazia. L’art. 10 tutela il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni d’interesse generale allorché si esprimano in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni “affidabili e precise”, nel rispetto dell’etica giornalistica.




