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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Espropriazione per pubblica utilità

Belvedere Alberghiera c. Italia

Per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la procedura di esproprio può essere intrapresa dalla P.A. quando vi sia alla base una “causa di pubblica utilità", sempre nel rispetto delle “condizioni previste dalla legge e dei principi generali del diritto internazionale”. L'ingerenza nel diritto di proprietà deve predisporre un "giusto equilibro" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. L’autorità pubblica ha l’obbligo di sottomettersi alle sentenze rese nei suoi confronti. L’espropriazione indiretta conduce a risultati imprevedibili e arbitrari, tali da privare gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti.

Beyeler c. Italia

L’autonomia del concetto di proprietà riconosciuta all’art. 1 Protocollo n. 1 permette alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di estendere l’ambito di riferimento della norma stessa, andando al di là delle singole normative nazionali. Risulta, quindi, irrilevante che una determinata situazione giuridica sia o meno qualificata come diritto di proprietà nei diversi ordinamenti interni. Un bene che, secondo le normative nazionali, non appartiene ancora ad un soggetto può essere considerato “attuale” ai fini dell’applicazione delle garanzie della Convenzione, attraverso il ricorso al principio della “legittima aspettativa”, che interviene tutte le volte in cui un singolo cittadino possa far valere una ragionevole aspettativa di vedere realizzata la propria pretesa giuridica nei confronti delle autorità statali.

Carbonara e Ventura c. Italia

L'art. 1 del Protocollo n. 1 esige, prima di tutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento dei propri beni sia legale; ogni espropriazione indiretta ha luogo in seguito ad una occupazione illegale di un terreno e, di conseguenza, è incompatibile con il principio di legalità. La mancata previsione di un giusto risarcimento per la perdita della proprietà porta alla privazione di una protezione dei diritti degli interessati ed è incompatibile con il principio di legalità poiché permette alla Pubblica Amministrazione di poter beneficiare di una situazione illegale, per effetto della quale il privato si trova privo di qualsiasi tutela.

Guiso-Gallisay c. Italia

Anche se il risarcimento dovuto ai cittadini che subiscono un’espropriazione indiretta deve eliminare completamente quelle che sono le conseguenze di uno spossessamento illecito, non può più utilizzarsi il criterio risarcitorio fondato sulla corresponsione di un plusvalore, costituito dal prezzo delle opere pubbliche costruite sui terreni occupati. Gli espropriati vanno risarciti, qualora non possano più ottenere la restituzione del terreno, con una somma di denaro che sia pari al valore venale del bene nel momento in cui hanno avuto la certezza giuridica di aver perso il loro diritto di proprietà.

James e altri c. Regno Unito

Anche se i beneficiari sono dei privati, il trasferimento della proprietà può avvenire per causa di pubblica utilità e in conformità alla disposizione dell’Art.1 Prot.1 CEDU. Un trasferimento di proprietà in attuazione di una politica (legittima) di carattere sociale o economico può rispondere all’utilità pubblica anche se la collettività nel suo insieme non se ne serve o non ne approfitta. I giudici nazionali sono chiamati a pronunciarsi, con ampio margine di valutazione, sia sull’esistenza di un interesse pubblico che giustifichi la privazione della proprietà sia riguardo alle misure da prendere nel caso concreto.

Lithgow ed altri c. Regno Unito

Un’espropriazione priva di un indennizzo ragionevole, in rapporto al valore del bene, può essere ritenuta giustificabile solo in circostanze assolutamente eccezionali, ovvero quando lo Stato espropriante persegua obiettivi legittimi di pubblica utilità attraverso misure di riforme economiche o di giustizia sociale.

In caso di nazionalizzazione di società le modalità di indennizzo agli azionisti espropriati, per considerarsi eque, devono necessariamente essere proporzionate al valore delle loro azioni.

Pisacane ed altri c Italia

Sussiste la violazione del diritto alla protezione della proprietà di cui all’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, quando in una procedura di espropriazione per pubblico interesse (o utilità) la liquidazione dell’indennità di esproprio è notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Tale indennità potrebbe essere ridotta soltanto in presenza di precise ragioni di riforme economico – sociali o politiche.

Il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo impongono allo Stato di non applicare retroattivamente delle norme che vanno ad incidere sui processi in corso.

Scordino c. Italia

Pur riconoscendo un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri della Convenzione, nella valutazione dei mezzi per raggiungere il giusto equilibrio tra il diritto del privato al rispetto dei propri beni e l’obiettivo dello Stato di realizzare fini di utilità sociale, spetta alla Corte Europea il potere di controllare la compatibilità della soluzione in concreto adottata dagli Stati alle fattispecie ad essa sottoposte.

Sebbene non è interdetta al potere legislativo la facoltà di disciplinare, in materia civile, attraverso nuove disposizioni di portata retroattiva, i diritti che derivano da leggi in vigore, il principio di preminenza del diritto e quello dell’equo processo consacrati dall’art. 6 CEDU si oppongono, salvo imperativi motivi di interesse generale, all’ingerenza del suddetto potere legislativo nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sui processi in corso.

La tutela dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione riguarda in primo luogo le autorità nazionali. Il meccanismo di tutela davanti alla Corte riveste dunque un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di salvaguardia dei diritti dell’Uomo, tuttavia le disposizioni dell’art. 35 della Convenzione esigono l’esaurimento solo dei ricorsi relativi alle pretese violazioni al tempo stesso accessibili e adeguati. Essi devono presentare un sufficiente grado di certezza non solamente in teoria ma anche in pratica, senza il quale sono privi dell’effettività e accessibilità desiderata.


Stornaiuolo c. Italia

Un atto della pubblica autorità, che incide sul diritto di proprietà, deve realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.

Nel controllare il rispetto di questo equilibrio, la Corte riconosce allo Stato «un ampio margine di apprezzamento», tanto per scegliere le modalità di attuazione, quanto per giudicare se le loro conseguenze trovano legittimazione, nell'interesse generale, dalla necessità di raggiungere l'obiettivo della legge che sta alla base dell'espropriazione.

Una volta che la Corte constata, nel sistema nazionale, una disfunzione generale nel sistema di protezione dei diritti umani, è compito delle autorità nazionali, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, adottare tutte quelle misure di ravvicinamento ai principi convenzionali, in conformità al principio di sussidiarietà, in modo che la Corte non debba reiterare la constatazione di una violazione in una lunga serie di cause simili.