Articolo 1 Protocollo I - Protezione della proprietà
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Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. |
Lo Stato, avendo un ampio margine di apprezzamento nel mercato delle locazioni, può decidere di accordare una protezione maggiore agli interessi dei conduttori che beneficino di contratti di locazione sottoscritti da lungo tempo e più stabili. In questi casi, la Corte non può valutare la scelta politica del legislatore nazionale, trattandosi di una misura di interesse generale non manifestamente sprovvista di base ragionevole.
Il reddito futuro costituisce un “bene” ai sensi dell’Art. 1 prot. 1 CEDU solo se è guadagnato o se esiste un titolo esecutivo. La nozione di « beni » può ricomprendere sia i « beni effettivi » che i valori patrimoniali, compresi i crediti, sui quali il ricorrente pretende di avere almeno una «legittima speranza » di ottenere l’effettivo godimento di un diritto di proprietà. Al contrario, la speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà che si è nell’impossibilità di esercitare effettivamente non può essere considerato come un « bene » ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 , e lo stesso vale per un credito condizionale che si estingue a causa del mancato verificarsi della condizione. Un’interferenza nei diritti di un individuo, compatibile con l’ art.1 prot. 1, deve assicurare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale ed i requisiti della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
Nell'ipotesi di transizione da un sistema di governo ad un altro, nel caso di specie da un regime totalitario comunista ad un governo democratico, gli Stati hanno comunque l’obbligo di risarcire i cittadini espropriati illegittimamente, in tempi ragionevoli, e per l’intero valore di mercato del bene.
Per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la procedura di esproprio può essere intrapresa dalla P.A. quando vi sia alla base una “causa di pubblica utilità", sempre nel rispetto delle “condizioni previste dalla legge e dei principi generali del diritto internazionale”. L'ingerenza nel diritto di proprietà deve predisporre un "giusto equilibro" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. L’autorità pubblica ha l’obbligo di sottomettersi alle sentenze rese nei suoi confronti. L’espropriazione indiretta conduce a risultati imprevedibili e arbitrari, tali da privare gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti.
L’autonomia del concetto di proprietà riconosciuta all’art. 1 Protocollo n. 1 permette alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di estendere l’ambito di riferimento della norma stessa, andando al di là delle singole normative nazionali. Risulta, quindi, irrilevante che una determinata situazione giuridica sia o meno qualificata come diritto di proprietà nei diversi ordinamenti interni. Un bene che, secondo le normative nazionali, non appartiene ancora ad un soggetto può essere considerato “attuale” ai fini dell’applicazione delle garanzie della Convenzione, attraverso il ricorso al principio della “legittima aspettativa”, che interviene tutte le volte in cui un singolo cittadino possa far valere una ragionevole aspettativa di vedere realizzata la propria pretesa giuridica nei confronti delle autorità statali.
Qualora le Autorità Pubbliche siano a conoscenza del pericolo di una calamità naturale di entità tale da costituire un rischio per la salute e per la vita stessa della popolazione, esse hanno l’onere di predisporre adeguati sistemi di allerta, piani di evacuazione e, in generale, misure di sicurezza adeguate. In mancanza, vi sarà violazione dell’art. 2 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla vita.
Qualora le Corti nazionali omettano di indagare adeguatamente circa la morte di un individuo si è in presenza di una violazione dell’art. 2 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla vita.
L’obbligo di proteggere la proprietà privata, pendente sugli Stati membri della Convenzione in virtù dell’art. 1 Prot. 1, non può essere interpretato come un obbligo di risarcire l’intero valore di mercato di un immobile andato distrutto per via di una catastrofe naturale. L’indennizzo spettante alle vittime di tali episodi, al contrario, va parametrato alle circostanze concrete dei singoli casi.
L’art. 6 § 1 della Cedu (diritto all’equo processo) è posto a garanzia, oltre che del corretto svolgimento del processo, anche dell’effettività della sua fase esecutiva. Qualora non fosse data concreta attuazione alle sentenze rese dai tribunali degli Stati membri, infatti, verrebbero poste nel vuoto anche le garanzie predisposte per l’equo svolgimento del processo.
La spettanza di un indennizzo, qualora sia suscettibile di esecuzione, costituisce un "bene" ai sensi dell'art. 1 del Protocollo I della Convenzione.
L'art. 1 del Protocollo n. 1 esige, prima di tutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento dei propri beni sia legale; ogni espropriazione indiretta ha luogo in seguito ad una occupazione illegale di un terreno e, di conseguenza, è incompatibile con il principio di legalità. La mancata previsione di un giusto risarcimento per la perdita della proprietà porta alla privazione di una protezione dei diritti degli interessati ed è incompatibile con il principio di legalità poiché permette alla Pubblica Amministrazione di poter beneficiare di una situazione illegale, per effetto della quale il privato si trova privo di qualsiasi tutela.
Il mancato adeguamento della pensione al tasso d’inflazione per i cittadini non residenti nel Regno Unito, pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 1 Prot. 1, non costituisce una violazione del principio di non discriminazione.
L’esecuzione di una decisione, anche non definitiva e di qualsiasi autorità giudiziaria si tratti, deve essere considerata come facente parte del “processo” ai sensi dell’art. 6 CEDU. Il rifiuto o la mancata esecuzione di essa, qualora non sussista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito, costituisce una violazione al diritto del cittadino ad un giusto processo. Le limitazioni poste in essere dalla legislazione nazionale si conciliano con l’art. 6 CEDU solo se non comprimono le possibilità di accesso del singolo in un modo o ad un punto tale che il diritto venga compromesso nella sua sostanza.
Un “credito” può costituire un “bene” ai sensi dell’art. 1 prot.I se è sufficientemente certo ed esigibile. Il primo comma dell’art. 1 prot.I postula che un’ingerenza da parte dell’autorità pubblica sui beni di ciascun soggetto debba avvenire nel rispetto del principio di legalità, pertanto, vi è violazione della succitata norma nell’ipotesi in cui le ingerenze siano arbitrarie.
Integra la violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU l’applicazione retroattiva di una legge in materia fiscale entrata in vigore dopo la decisione con la quale è stata stabilita l’indennità di espropriazione, in quanto l’applicazione della nuova legge ha alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
L’esistenza, per un lungo periodo, di vincoli di inedificabilità su di un terreno impedisce il pieno godimento del diritto di proprietà e può avere ripercussioni dannose, riducendo considerevolmente, tra le altre, le chances di vendere il terreno.
L’incertezza in ordine alla sorte della propria proprietà, raddoppiata dall’inesistenza di ogni ricorso interno efficace, idoneo a rimediare in qualche modo alla situazione in contestazione, combinata con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e l’assenza di indennizzo, costituisce un peso eccezionale e sproporzionato che ha rotto il giusto equilibrio che deve esserci tra le esigenze dell’interesse generale, da un lato, e la tutela del diritto al rispetto dei beni, dall’altro.
La natura tributaria del canone di abbonamento televisivo rientra tra le prerogative del potere pubblico e giustifica l’apposizione di sigilli che evitino la ricezione dei programmi televisivi. Essa costituisce una misura proporzionata all’obiettivo perseguito dallo Stato di finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo.
Non sussiste violazione dell’art. 1 Prot. 1, qualora le autorità nazionali, nell’adottare provvedimenti che incidono sulla proprietà privata, agiscano nel pieno rispetto della legislazione nazionale, allo scopo di bilanciare gli interessi pubblici e privati con la necessità primaria di tutelare l’ambiente.
Non sussiste violazione dell’art. 14, qualora dall’analisi del caso concreto, non emerga alcuna prova che porti a ritenere che situazioni analoghe siano state trattate dalle autorità nazionali in maniera differente.
Sussiste violazione dell’art. 6 par. 1, qualora l’ordinamento interno non preveda un mezzo di impugnazione dei provvedimenti amministrativi che incidono sui diritti patrimoniali dei cittadini.
Lo stato deve garantire l’effettiva soddisfazione delle pretese risarcitorie ex lege Pinto entro sei mesi dalla esecutività delle sentenze che riconoscono tali pretese sul piano interno. Lo stato non può richiedere ai propri cittadini di ricorrere avverso le inefficienze della L. Pinto attraverso la Pinto stessa. Il riconoscimento degli interessi moratori non è sufficiente a riparare i danni morali patiti a causa dell’eccessiva durata del procedimento esecutivo. Si raccomanda allo Stato Italiano di intervenire quanto prima per arginare tale situazione, in particolare emendando ove necessario la L. Pinto, ed istituendo un fondo ad hoc per il risarcimento dei danni da eccessiva durata del processo.




