Libertà di espressione
Non costituisce violazione degli artt. 10 e 11 della Convenzione il comportamento di uno Stato che, non adempiendo agli obblighi positivi prescritti da tali articoli, permetta ad un privato di limitare l’accesso alla sua proprietà a coloro i quali vogliano accedervi al mero fine di manifestare la loro libertà di espressione e di riunione.
La libertà di espressione e la libertà di riunione, pur costituendo i presupposti essenziali per la realizzazione di una effettiva democrazia, non hanno una portata assoluta ed illimitata, ma possono subire limitazioni in virtù di esigenze preminenti, quale, ad esempio, il rispetto della proprietà altrui.
È legittimo assicurare una protezione particolare al segreto istruttorio considerata la pendenza di un procedimento penale, sia per garantire una buona amministrazione della giustizia sia per tutelare il diritto alla presunzione d'innocenza delle persone indagate.
In una società democratica, tuttavia, deve essere valutata con grande cautela la necessità di punire, per aver violato il segreto d’indagine o il segreto professionale, i giornalisti che partecipano ad un dibattito pubblico di estrema importanza, esercitando così la propria missione di "cani da guardia" della democrazia. L’art. 10 tutela il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni d’interesse generale allorché si esprimano in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni “affidabili e precise”, nel rispetto dell’etica giornalistica.
Il secondo paragrafo dell’art. 10 dispone che le misure limitative della libertà di espressione devono essere giustificate da un preminente interesse pubblico. Per essere compatibili con l’art. 10 CEDU le leggi interne limitative della libertà di espressione devono essere precise così da consentire alle persone interessate di prevedere le conseguenze che possono derivare da una determinata azione, tuttavia una legge può prevedere un potere discrezionale sempre che sia garantita all’individuo una misura adeguata contro l’arbitrio.
Il fatto che un membro di una organizzazione illecita conceda interviste o dichiarazioni ad un periodico non può, di per sé, giustificare un'interferenza con il diritto alla libertà di espressione, del pari neppure un’aspra critica della politica di governo può giustificare tale interferenza.
Per determinare se un articolo o una dichiarazione nel suo complesso costituisca un incitamento alla violenza, non basta soffermarsi sulle singole parole usate ma è necessario poi analizzare il contesto nel quale si inseriscono.
Non costituisce violazione dell’articolo 8 il divieto imposto ad un dipendente di sesso maschile di indossare abiti femminili sul luogo di lavoro. Quando, infatti, per la funzione svolta tale atteggiamento possa pregiudicare l’immagine e l’attività del datore di lavoro, l’interferenza nella vita privata dell’individuo deve considerarsi legittima, ai sensi del comma secondo dell’articolo 8 della Convenzione.
Inoltre, lo stesso tipo di divieto non costituisce violazione dell’articolo 10 della Convenzione. Invero, nonostante le restrizioni sull’abbigliamento ben possano integrare violazioni della libertà di espressione, ai fini della configurabilità della violazione in oggetto, deve essere inequivoco che attraverso gli abiti si voglia comunicare una specifica idea o convinzione.
Non sussiste violazione dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 10 par. 2 della Convenzione, qualora uno Stato non punisca un politico autore di un volantino potenzialmente lesivo della reputazione di un suo rivale. La reputazione di un personaggio pubblico, infatti, è considerata un diritto autonomo soltanto qualora la lesione ad essa arrecata sia talmente grave ed offensiva da ripercuotersi, inevitabilmente, sull’integrità morale personale nel suo complesso.
In virtù dell’importanza cruciale assunta dalla libertà di stampa nel far conoscere e valutare ai cittadini le idee e gli orientamenti di chi partecipa alla vita politica, i limiti della critica esercitabile nei confronti di dirigenti politici sono più ampi di quelli relativi ai semplici privati.
Libertà di espressione; Interferenza; Per un corretto funzionamento della democrazia è indispensabile che le trasmissioni del servizio pubblico siano imparziali ed indipendenti. Lo Stato che decide di creare un sistema radiotelevisivo pubblico, deve garantire un sistema che fornisca un servizio pluralistico.
Il provvedimento con cui, sulla base della normativa interna, le autorità nazionali negano ad una associazione l’autorizzazione a svolgere una campagna di affissione di manifesti, non costituisce violazione dell’art. 10 Cedu, qualora tale provvedimento sia stato adottato allo scopo di tutelare la salute e la morale e al fine di prevenire la commissione di reati.
Il perseguimento di tali obiettivi giustifica l’interferenza da parte dello Stato nell’esercizio della libertà di espressione, ai sensi di quanto disposto dal par. 2 dell’art. 10.
L’interferenza da parte dello stato nel diritto alla libertà di espressione, qualora si renda necessaria in una società democratica, deve essere sempre fondata su fatti concludenti, adeguatamente accertati e motivati in un giudizio.
Un'interferenza nel diritto alla libertà di espressione di cui all’art 10 Cedu può essere considerata legittima solo in presenza di contrapposte ragioni di interesse pubblico (quale, nel caso in questione, la sicurezza nazionale), che rendano strettamente necessaria la compressione del diritto in parola. Venendo meno la necessità di tale interferenza, viene meno anche la sua legittimità.
Sussiste la violazione dell’art. 10 Cedu nelle ipotesi in cui i Giudici nazionali condannino dei giornalisti per aver divulgato informazioni relative alla vita privata di un individuo che, in ragione della sua attività politica, sia oggetto di interesse pubblico.
Allorquando le notizie divulgate rivestano carattere pubblico, l’ ingerenza, sebbene trovi fondamento nella normativa interna, non è “necessaria in una società democratica” e non soddisfa, quindi, i requisiti di cui all’articolo 10.2. Cedu.
Ai fini della violazione dell’art. 6 CEDU, la valutazione sull’imparzialità del giudizio deve aver riguardo non solo alla posizione soggettiva del giudice ma anche alla circostanza che il giudizio offra delle garanzie sufficienti ad evitare che il giudice possa essere considerato prevenuto.
Le limitazioni poste alla libertà di espressione contrastano con l’art. 10 quando non possono essere ritenute necessarie in una società democratica e quando sono volte a limitare la diffusione di informazioni di interesse pubblico.




