LoginMenu

By A Web Design

  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

By Plimun Web Design

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Appleby ed altri c. Regno Unito

Non costituisce violazione degli artt. 10 e 11 della Convenzione il comportamento di uno Stato che, non adempiendo agli obblighi positivi prescritti da tali articoli, permetta ad un privato di limitare l’accesso alla sua proprietà a coloro i quali vogliano accedervi al mero fine di manifestare la loro libertà di espressione e di riunione.

La libertà di espressione e la libertà di riunione, pur costituendo i presupposti essenziali per la realizzazione di una effettiva democrazia, non hanno una portata assoluta ed illimitata, ma possono subire limitazioni in virtù di esigenze preminenti, quale, ad esempio, il rispetto della proprietà altrui.

Cantoni c. Francia

Il requisito della prevedibilità della legge, posto dall’art. 7 CEDU, può risultare ampiamente soddisfatto anche dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione qualora, nel corso del tempo, questa abbia sempre perseguito la medesima linea interpretativa del quadro normativo di riferimento. 

Casado Coca c. Spagna

L’art. 10 della Convenzione non vale solo per alcuni tipi di informazioni, idee e modi di espressione, in particolare di natura politica, ma deve essere applicato anche all’espressione artistica e alle informazioni di carattere commerciale.

Dupuis ed altri c. Francia

È legittimo assicurare una protezione particolare al segreto istruttorio considerata la pendenza di un procedimento penale, sia per garantire una buona amministrazione della giustizia sia per tutelare il diritto alla presunzione d'innocenza delle persone indagate.

In una società democratica, tuttavia, deve essere valutata con grande cautela la necessità di punire, per aver  violato il segreto d’indagine o il segreto professionale, i giornalisti che partecipano ad un dibattito pubblico di estrema importanza, esercitando così la propria missione di "cani da guardia" della democrazia. L’art. 10 tutela il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni d’interesse generale allorché si esprimano in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscano informazioni “affidabili e precise”, nel rispetto dell’etica giornalistica.

Engel ed altri c. Paesi Bassi

Costituisce violazione dell'art. 5, par. 1 “Diritto alla libertà e alla sicurezza” la privazione della libertà subita per finalità punitive e per un periodo massimo superiore a quello consentito dalla legislazione interna. Al fine di determinare se qualcuno è stato "privato della libertà" ai sensi dell'art. 5 si deve considerare preliminarmente la situazione concreta in cui il soggetto svolge la propria quotidianità: se la pena assume la forma di una restrizione che si discosta nettamente dalle normali condizioni di vita all'interno  della formazione sociale in cui il soggetto vive allora la pena o la misura  costituisce “privazione della libertà” ai sensi dell'art. 5.

Non costituisce violazione degli artt. 5 cpv. 1 "Diritto alla libertà ed alla sicurezza" e 14 "Divieto di discriminazione" in combinato disposto, la circostanza che una medesima  sanzione  possa essere applicata in maniera differente a seconda del grado del militare a cui viene  irrogata. Tali  distinzioni sono dettate dalla legittima finalità di conservare la disciplina con metodi adatti a ciascuna categoria di militari e sono inoltre previste dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. In tale ambito le autorità nazionali hanno un ampio margine di apprezzamento con l'unico limite del rispetto del principio di proporzionalità.  Non costituisce parimenti violazione dei richiamati articoli la disparità di trattamento tra militari e civili essendo essa giustificata dalla diversa natura della vita militare da quella civile.

Costituisce violazione dell'art.6, par. 1 “Diritto ad un equo processo” l'irrogazione della sanzione della privazione della libertà personale di apprezzabile durata comminata allo scopo di imporre una severa punizione a mezzo di un procedimento giudiziario che si sia svolto a porte chiuse.

Al fine di verificare se un procedimento ha ad oggetto “accuse in materia penale” ai sensi della Convenzione stessa si devono considerare tre diversi fattori. Principalmente la qualificazione data dal sistema giuridico dello Stato convenuto all'illecito contestato. Tale indicazione tuttavia ha solo un valore formale e relativo poiché la Corte deve supervisionare sulla correttezza di tale qualificazione alla luce degli altri fattori indicativi del carattere “penale” dell'accusa.

Secondariamente infatti, va considerata la natura sostanziale dell'illecito commesso vale a dire se si è di fronte ad una condotta in violazione di una norma che protegge il funzionamento di una determinata formazione sociale o se è invece preposta alla tutela erga omnes di beni giuridici della collettività, anche alla luce del denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati contraenti.

Va infine considerato il grado di severità della pena che rischia la persona interessata poichè in una società di diritto appartengono alla sfera "penale" le privazioni della libertà personale suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione fatta per quelle la cui natura, durata o modalità di esecuzione non possano causare un apprezzabile danno.

Non costituisce violazione dell'art. 6, comma 3, lett. c), d) la difesa personale nei procedimenti interni laddove l'assistenza legale sia stata limitata alle questioni legali in discussione, se i ricorrenti sono stati in grado di fornire personalmente spiegazioni su fatti molto semplici alla base delle accuse mosse contro di loro. Né sussiste la violazione della lett. d) se non siano stati convocati ed esaminati tutti i testi a difesa. Lo scopo essenziale di tale norma infatti è quello di stabilire una "parità delle armi" piena in materia, come è indicato dalle parole "alle stesse condizioni". Con questa clausola, si lascia alle autorità nazionali competenti di decidere sulla rilevanza delle prove proposte in quanto compatibili con il concetto di giusto processo che domina l'intero art. 6.

Non costituisce violazione dell'art. 10 “Libertà d'espressione”  la limitazione di tale libertà che sia “necessaria in una società democratica”, “per la difesa dell'ordine” ex art. 10 cpv. 2, quale quella prevista dall'ordinamento militare al fine di tutelare la disciplina militare.

Faccio c. Italia

La natura tributaria del canone di abbonamento televisivo rientra tra le prerogative del potere pubblico e giustifica l’apposizione di sigilli che evitino la ricezione dei programmi televisivi. Essa costituisce una misura proporzionata all’obiettivo perseguito dallo Stato di finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo.

Fatullayev c. Azerbaijan

In via generale, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, deve ritenersi legittima un’interferenza nel diritto alla libertà di espressione solo quando sia prescritta dalla legge e necessaria in una società democratica.

Tale valutazione impone una particolare cautela laddove ad essere compressa è la libertà d’espressione di un giornalista.

Il principio della libertà d’espressione, difatti, non tutela solo la manifestazione di quelle “idee” o “affermazioni” che siano accolte con favore o che siano semplicemente indifferenti od inoffensive, ma tutela altresì quelle opinioni che urtano, scuotono o inquietano uno Stato o una parte della popolazione, in virtù di principi quali il pluralismo, la tolleranza e l’apertura mentale, senza i quali non può esistere una società democratica.

L’art. 10 tutela il diritto dei giornalisti di informare i cittadini su questioni d’interesse generale purchè esercitino la professione in buona fede, fornendo, sulla base dei fatti, notizie precise ed affidabili, nel rispetto dell’etica giornalistica.

Nel caso di specie, la condanna inflitta al ricorrente dalle autorità nazionali costituisce un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nella sua libertà d’espressione. La severità della pena detentiva irrogata è tale, infatti, da dissuadere la stampa dal trattare questioni di interesse generale e, sebbene agli Sati contraenti sia consentito (rectius imposto), in virtù dell’obbligazione positiva prevista dall’art. 8 della Conv., di regolare l’esercizio della libertà d’espressione al fine di assicurare una protezione legale alla reputazione di ogni individuo, non è consentito loro di agire in modo da dispiegare un effetto deterrente sulla funzione di informazione esercitata dalla stampa.

In via generale, non sussiste la violazione dell’art. 6 § 1 Conv. per difetto d’imparzialità quando il giudice penale abbia già conosciuto e valutato i fatti di causa come giudice civile. Nella fattispecie, tuttavia, trattandosi di diffamazione, nei due giudizi non vi è solo un’identità di fatti, bensì anche di materiale probatorio e di oggetto stesso della valutazione, dovendo il giudice, in ambedue i procedimenti, giudicare la capacità offensiva delle medesime affermazioni. Deve riconoscersi, pertanto, la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.

Sussiste la violazione dell’art. 6 § 2 Conv. qualora le autorità statali, nell’informare il pubblico circa lo svolgimento delle indagini, diffondono il sospetto circa colpevolezza di un imputato, senza che la medesima sia stata legalmente accertata.

Goodwin c. Regno Unito

Il secondo paragrafo dell’art. 10 dispone che le misure limitative della libertà di espressione devono essere giustificate da un preminente interesse pubblico. Per essere compatibili con l’art. 10 CEDU le leggi interne limitative della libertà di espressione devono essere precise così da consentire alle persone interessate di prevedere le conseguenze che possono derivare da una determinata azione, tuttavia una legge può prevedere un potere discrezionale sempre che sia garantita all’individuo una misura adeguata contro l’arbitrio.

Gözel e Özer c. Turchia

Il fatto che un membro di una organizzazione illecita conceda interviste o dichiarazioni ad un periodico non può, di per sé, giustificare un'interferenza con il diritto alla libertà di espressione, del pari neppure un’aspra critica della politica di governo può giustificare tale interferenza.

Per determinare se un articolo o una dichiarazione nel suo complesso costituisca un incitamento alla violenza, non basta soffermarsi sulle singole parole usate ma è necessario poi analizzare il contesto nel quale si inseriscono.

Guerra ed altri c. Italia

Viene meno all’obbligo di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare lo Stato che, in caso di grave pericolo per l’ambiente, non dà le informazioni che permettono di valutare i rischi potenziali legati al fatto di continuare a risiedere in un territorio esposto a pericolo di inquinamento.

Handyside c. Regno Unito

Le "interferenze da parte dell'autorità pubblica" nell'esercizio della libertà di espressione possono comportare una "violazione" di cui all'articolo 10 par.1, se non rientrano in una delle deroghe previste al paragrafo 2. Il sistema di protezione dei diritti umani predisposto dalla Convenzione ha natura esclusivamente sussidiaria rispetto ai sistemi di protezione nazionali, pertanto spetta ai singoli Stati individuare ed enucleare, nel diritto interno, le situazioni di contrarietà alla morale. Il margine di apprezzamento di cui gode lo Stato nella definizione del concetto di morale, in assenza di un europeo consensus standard, non deve ritenersi comunque illimitato: esso deve essere "controllato" dalla Corte europea sulla sua "necessità" in una "società democratica".

Kara c. Regno Unito

Non costituisce violazione dell’articolo 8 il divieto imposto ad un dipendente di sesso maschile di indossare abiti femminili sul luogo di lavoro. Quando, infatti, per la funzione svolta tale atteggiamento possa pregiudicare l’immagine e l’attività del datore di lavoro, l’interferenza nella vita privata dell’individuo deve considerarsi legittima, ai sensi del comma secondo dell’articolo 8 della Convenzione.

Inoltre, lo stesso tipo di divieto non costituisce violazione dell’articolo 10 della Convenzione. Invero, nonostante le restrizioni sull’abbigliamento ben possano integrare violazioni della libertà di espressione, ai fini della configurabilità della violazione in oggetto, deve essere inequivoco che attraverso gli abiti si voglia comunicare una specifica idea o convinzione.

Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia

Vista la particolare importanza dell’informazione politica e culturale per una famiglia di immigrati che desideri mantenere vivo il contatto con la cultura e la lingua del proprio paese d’ origine e vista la mancanza di ogni altro mezzo disponibile per accedere a tale informazione oltre ad una parabola satellitare montata sul balcone di un appartamento dato in locazione, il diritto contrattuale vantato dal locatore al rispetto dell’ordine, decoro e della sicurezza dell’immobile costituisce un’interferenza non necessaria in una società democratica rispetto al diritto all’informazione del conduttore.

Kurakò c. Ungheria

Non sussiste violazione dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 10 par. 2 della Convenzione, qualora uno Stato non punisca un politico autore di un volantino potenzialmente lesivo della reputazione di un suo rivale. La reputazione di un personaggio pubblico, infatti, è considerata un diritto autonomo soltanto qualora la lesione ad essa arrecata sia talmente grave ed offensiva da ripercuotersi, inevitabilmente, sull’integrità morale personale nel suo complesso.

Lingens c. Austria

In virtù dell’importanza cruciale assunta dalla libertà di stampa nel far conoscere e valutare ai cittadini le idee e gli orientamenti di chi partecipa alla vita politica, i limiti della critica esercitabile nei confronti di dirigenti politici sono più ampi di quelli relativi ai semplici privati.

« Inizio Precedente 1 2 Prossimo Fine »