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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Rispetto della vita privata

A., B. e C. c. Irlanda

Il divieto di aborto, stabilito a livello costituzionale in Irlanda, non costituisce violazione dell’art. 8 CEDU, sempre che lo stato di gravidanza non rappresenti una minaccia concreta per la salute della donna.

Anayo c. Germania

Il provvedimento con cui i giudici nazionali vietano al padre naturale di far visita ai propri figli, con i quali questi non abbia mai intrapreso un rapporto sociale e familiare per esclusiva volontà dei genitori legittimi, viola l’art. 8 Cedu, quantomeno sotto il profilo del diritto alla “vita privata”.

In questi casi, nonostante la legge nazionale preveda che l’esercizio del diritto di visita sia riservato esclusivamente al padre legittimo, le autorità domestiche sono tenute a valutare le peculiari caratteristiche del caso di specie, a contemperare gli interessi di tutti gli individui coinvolti e, quindi, a porre alla base delle proprie decisioni il miglior interesse dei bambini.

B.B. c. Regno Unito

Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, la previsione all’interno degli ordinamenti nazionali di una fattispecie incriminatrice che punisca i rapporti sessuali tra uomini adulti e individui minori di anni 18 consenzienti dello stesso sesso, mentre per i rapporti eterosessuali l’età del consenso è fissata a 16 anni. L’art 14 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 8, impone, inter alia, che qualunque forma di differenzazione in funzione dell’orientamento sessuale sia basata su ragioni obiettive, specifiche e sufficienti, costituendo altrimenti una discriminazione ingiustificata equivalente a quelle basate su razza, origine o colore.

Beck, Copp e Bazeley c. Regno Unito

 

Costituisce violazione del diritto al rispetto della vita privata la politica contraria alla presenza degli omosessuali all’interno delle forze armate. Seppure, infatti, l’applicazione governativa di disposizioni di tal fatta possa perseguire il fine legittimo della tutela della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza, la Corte ritiene che non possa essere qualificata come misura necessaria in una società democratica. Ciò, non solo perché non risponde ad una pressante necessità sociale, ma anche perché non rispetterebbe il criterio di proporzione tra misure adottate e fine perseguito. Invero, in questi casi, vi sono misure meno invasive, quali l’adozione di codici di condotta, che possono permettere di mantenere inalterata la disciplina e la condotta militare, senza operare eccessive compressioni del diritto al rispetto della vita privata dei membri delle forze armate.

Non costituisce violazione dell’articolo 3 della Convenzione, il procedimento amministrativo interno alle forze dell’ordine, volto alla rilevazione – attraverso indagini penetranti – dell’orientamento sessuale dei membri dell’esercito. Invero, nonostante astrattamente tali procedimenti possano causare afflizioni psichiche degne di nota nei confronti di una minoranza e, quindi, rientrare astrattamente nell’ambito di applicazione del divieto di trattamenti degradanti, tali pratiche non raggiungono la soglia minima di gravità necessaria per integrare la fattispecie.

Quando la Corte accerta la sussistenza di una violazione del diritto al rispetto della vita privata, non è necessario procedere all’esame circa l’eventuale compressione della libertà di espressione. La Corte ritiene, infatti, che tale libertà si atteggi quale aspetto sussidiario e implicito alla violazione dell’articolo 8, nei casi in cui l’aspetto coinvolto riguardi la libertà di esprimere il proprio orientamento sessuale. La libertà di espressione della propria omosessualità è, quindi, accessoria al godimento del diritto al rispetto della vita privata.

Bensaid c. Regno Unito

In materia di espulsione, sussiste violazione dell’art. 3 non solo nei casi in cui il rischio che la persona venga sottoposta ad un trattamento disumano e degradante sia il risultato di atti intenzionali delle autorità pubbliche del Paese di destinazione, ma, data l'importanza fondamentale della norma, altresì quando detto rischio derivi da fattori che non coinvolgono, direttamente o indirettamente, la responsabilità delle autorità pubbliche di tale Paese o che, presi singolarmente, non violano le norme di questo articolo. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, deve procedersi ad un esame rigoroso di tutte le circostanze del caso, compresa la situazione personale del richiedente nello Stato che lo espelle (nel caso di specie, la Corte esclude che vi sia stata violazione dell’art. 3 della Convenzione proprio sulla base di detta analisi).

Può costituire violazione dell’art. 8, sotto l’aspetto della vita privata, un trattamento che, pur non avendo la gravità richiesta dall’articolo 3, sia tale da compromettere l'integrità fisica e morale della persona. L'articolo 8 protegge, infatti, il diritto all’identità e allo sviluppo personale e quello a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani ed il mondo esterno. La conservazione della stabilità mentale è, in questo contesto, un presupposto indispensabile per il godimento effettivo del diritto al rispetto della vita privata.

Bigaeva c. Grecia

 

Non vi è alcuna ragione di principio per ritenere che la nozione di "vita privata" non comprenda le attività professionali. Le restrizioni alla vita lavorativa rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, dal momento che si ripercuotono sul modo in cui l’individuo forgia la propria identità sociale attraverso lo sviluppo di relazioni con i suoi simili.

Il comportamento delle autorità nazionali, che hanno permesso alla ricorrente di completare il periodo prescritto di formazione, allorché era chiaro che una volta compiuto detto periodo, non avrebbe avuto diritto di partecipare agli esami dell’Ordine degli Avvocati, è stato privo di coerenza e di rispetto per la persona e la vita professionale della richiedente ed ha quindi violato il suo diritto alla “vita privata”.

Una differenza di trattamento, per quanto riguarda l'accesso ad una professione, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 14. La convenzione non garantisce la libertà di esercitare una professione.

Costa e Pavan c. Italia

(Sulla ricevibilità) L’esistenza di un ricorso effettivo di diritto interno non può essere affermata in mancanza di un dato normativo, a meno che non vi sia una significativa giurisprudenza che dimostri l’accessibilità e l’utilizzabilità del rimedio nella pratica. Una singola pronuncia di un tribunale di merito di primo grado non è sufficiente a creare una simile giurisprudenza.

Costituisce ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare dei singoli, e dunque violazione dell’art. 8, una misura che incida sulle scelte procreative individuali qualora non risulti “necessaria” ai fini della tutela dei beni giuridici elencati dall’art. 8 della Convenzione.

La tutela del nascituro è da ritenersi compresa nella nozione di tutela dei diritti e delle libertà altrui e della morale.

Non può considerarsi “necessaria” ai fini della tutela di uno specifico bene giuridico una determinata proibizione se il sistema giuridico, preso nel suo complesso, permette altri comportamenti che risultino maggiormente lesivi per il medesimo bene (nel caso di specie, la proibizione vigente nell’ordinamento italiano circa il ricorso a procreazione medicalmente assistita per genitori portatori di malattie ereditarie, finalizzata a scongiurare il sacrificio degli embrioni malati, si scontra con la liceità del ricorso all’aborto terapeutico in caso di feto malato, pratica maggiormente afflittiva per il nascituro).

Ai sensi dell’art. 14 della Convenzione si ha “discriminazione” quando situazioni uguali siano trattate in maniera diversa o quando situazioni diverse ricevano uguale regolamentazione. Non si ha discriminazione quando situazioni diverse siano trattate in maniera diversa (nel caso di specie la Corte non giudica discriminatoria nei confronti di genitori portatori di malattie ereditarie la diversa e maggiormente permissiva regolamentazione del ricorso a procreazione assistita nel caso di genitori portatori di malattie sessualmente trasmissibili. Nella seconda fattispecie, infatti, ricorrere alla procreazione “in vitro” non implica il sacrificio dell’embrione).  

D.B.N. c. Regno Unito

La Corte, nell’affrontare un caso di espulsione di un richiedente asilo omosessuale, ha ricordato la costante giurisprudenza secondo cui la ricevibilità si basa, in primo luogo, sulla capacità e volontà dei ricorrenti di mantenere e coltivare i ricorsi presentati in loro nome. Nel caso di specie, la Corte – accertato che la ricorrente, temendo il rimpatrio verso il paese di origine, si fosse volontariamente allontanata dal paese che le ha negato la protezione internazionale – ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Deés c. Ungheria

Articolo 8 - misure di carattere positivo - effettività delle misure adottate dagli Stati membri. Sotto il profilo sostanziale, l'articolo 8, nel suo lato positivo, statuisce che è fatto carico ad ogni Stato membro della Convenzione di prendere le appropriate misure per salvaguardare il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Dudgeon c. Regno Unito

Costituisce violazione dell’art. 8, la permanenza all’interno di un ordinamento nazionale di una norma che criminalizzi gli atti omosessuali tra adulti consenzienti. Una previsione di tal sorta non può trovare alcuna giustificazione ragionevole e legittima che integri le eccezioni di cui al secondo comma della norma in oggetto e si atteggia quale mera discriminazione fondata su pregiudizi etici, sociali e religiosi.

Quando si tratta di norme in materia di morale pubblica la Corte riconosce al legislatore nazionale un margine di apprezzamento particolarmente ampio, che però resta, in ultima analisi, soggetto ad una valutazione di conformità alla Convenzione del giudice sovranazionale. Nell’esercizio di tale prerogativa le autorità dello Stato devono considerare che qualunque compressione di diritti contenuti nella carta deve essere proporzionata da un lato ai fini che la norma si prefigge di perseguire e dall’altro al diritto su cui si interviene. In riferimento all’art. 8, che riguarda un ambito estremamente intimo e privato come la tutela della vita privata, la Corte ritiene che un divieto di carattere generale che incida in maniera completa sulla vita sessuale degli individui non possa essere giustificato soltanto per la tutela della morale, né della collettività nel suo insieme né di determinati settori di essa particolarmente deboli.

E.B. c. Francia

Costituisce violazione dell’articolo 8 in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione, il rifiuto opposto dalle autorità competenti alla domanda di adozione sulla sola base dell’orientamento omosessuale del o della richiedente, qualora sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, quando e solo se la legislazione di uno Stato non richiede la presenza della coppia genitoriale, ma consente anche ad una persona sola di fare domanda di adozione.

Invero, il divieto di discriminazione, ai sensi dell’art.14, deve essere inteso come escludente la liceità di qualsiasi disparità di trattamento ogni qualvolta una differenziazione non sia resa necessaria dal perseguimento di un fine legittimo, con riferimento all’esistenza di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. In particolare, le disparità inerenti l’orientamento sessuale e in generale determinanti una limitazione nel godimento dei diritti garantiti dall’art.8 della Convenzione, dovranno fondarsi su cause giustificative gravi e persuasive. Pertanto, ai fini della richiesta di autorizzazione all’adozione, la Corte rileva l’impossibilità di rinvenire tali cause nell’assenza di un referente di sesso opposto rispetto al richiedente, in tutti gli ordinamenti la cui legislazione nazionale consente l’adozione da parte di persona non sposata.

Ebcin c. Turchia

Il rispetto dell'articolo 8 CEDU, è in linea di principio operante, nell'ambito del potere discrezionale dello Stato, attraverso disposizioni penali efficaci, con effetto dissuasivo, avverso atti gravi che possano coinvolgere valori fondamentali ed aspetti essenziali della vita privata. I meccanismi di tutela previsti dalla legge, come l’obbligo di indagare, devono operare tempestivamente, entro un termine ragionevole e con diligenza. La Corte, ritiene che il ritardo nel raggiungimento di una conclusione tempestiva di un procedimento penale, indipendentemente dalla complessità dello stesso, ne contamini inevitabilmente l’efficacia, a scapito non solo degli imputati ma anche e soprattutto delle vittime; violando, dunque, l’articolo 6 CEDU.

F. c. Regno Unito

Non costituisce violazione di un obbligo positivo sostanziale imposto dalla Convenzione l’allontanamento forzato di uno straniero dalla giurisdizione di uno Stato contraente, se non sussiste un rischio effettivo e concreto per l’integrità fisica e psichica dello stesso. Segnatamente, non è sufficiente la presenza nello Stato di destinazione di un’astratta fattispecie incriminatrice delle condotte omosessuali, cui non faccia riscontro l’evidenza di una politica attiva di persecuzione.

Faccio c. Italia

La natura tributaria del canone di abbonamento televisivo rientra tra le prerogative del potere pubblico e giustifica l’apposizione di sigilli che evitino la ricezione dei programmi televisivi. Essa costituisce una misura proporzionata all’obiettivo perseguito dallo Stato di finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo.

Frettè c. Francia

Una differenza di trattamento è discriminatoria ai sensi dell’art. 14 se è priva di un “obiettivo ragionevole”, ossia se non persegue uno scopo legittimo o se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra le misure adottate e i fini perseguiti.

Considerata l’indiscussa prevalenza degli interessi del minore su quelli del potenziale adottante, la Convenzione non garantisce un diritto ad adottare in quanto tale, così che lo stesso rispetto della vita familiare presuppone l’esistenza di una famiglia e non il mero desiderio di fondarla.

Considerato lo stato di transizione in cui si trova il diritto con riferimento al riconoscimento della possibilità di adottare a persone omosessuali, la Corte ha ritenuto opportuno riconoscere alle autorità nazionali un’ampia discrezionalità, anche in ragione del contatto diretto con le forze vitali del paese e, dunque, del godimento di una posizione privilegiata per cogliere le sensibilità e le condizioni locali; ferma restando la necessità di un controllo con riguardo alla conformità delle decisioni assunte dalle autorità nazionali alla Convenzione. Non costituisce pertanto violazione dell’articolo 14 il rifiuto di concedere l’approvazione per l’adozione in ragione dell’orientamento sessuale, dovendosi ritenere la previsione di un trattamento differenziato un sacrificio proporzionato a confronto con lo stato di oggettiva incertezza, tanto sul piano scientifico che su quello giuridico, che caratterizza la materia.

Costituisce violazione dell’art. 6 della Convenzione e, dunque, del diritto ad un processo equo, la mancata convocazione di una delle parti in causa anche quando la stessa abbia deciso di prendervi parte personalmente, rinunciando ad avvalersi di un avvocato. Tale previsione, compromettendo lo stesso diritto di replica, pregiudicherebbe il principio per il quale le parti devono disporre dei medesimi mezzi e confrontarsi in condizione di parità, ponendosi in contrasto con il dovere di diligenza spettante agli Stati contraenti nell’assicurare il rispetto e l’effettivo godimento dei diritti tutelati dall’art. 6 della Convenzione.

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