Ricorso CEDU - Indicazioni Pratiche: Instaurazione di un procedimento
Indicazioni pratiche
emesse dal Presidente della Corte ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Procedura il 1 Novembre 2003 e modificate successivamente il 22 Settembre 2008 e il 24 Giugno 200'
Instaurazione di un procedimento
Le presenti indicazioni integrano il disposto degli artt. 45 e 47 del Regolamento
(Ricorsi individuali ai sensi dell'Art. 34 della Convenzione)
I. Generale
1. Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione, deve essere presentato per iscritto. Non sono ammessi ricorsi presentati telefonicamente.
2. Il ricorso deve essere inviato al seguente indirizzo:
The Registar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg CEDEX
3. Il ricorso va presentato, preferibilmente, utilizzando il formulario cui fa riferimento l'art. 47 del Regolamento di Procedura della Corte e deve essere accompagnato dai documenti e dalle decisioni menzionate dall'art. 47 del Regolamento.
Nel caso in cui il ricorrente anticipi il proprio ricorso con una lettera indirizzata alla Corte, tale lettera deve ,quantomeno in forma riassuntiva, precisare l'oggetto del ricorso al fine di interrompere la decorrenza del termine di sei mesi stabilito nell'art. 35 della Convenzione
4. Nel caso in cui il ricorso non venga presentato utilizzando il formulario ufficiale predisposto dalla Corte, o nel caso in cui la lettera introduttiva non contenga le informazioni richieste dall'art. 47 del Regolamento, la Corte può, tramite lettera, chiedere al ricorrente di presentare il proprio ricorso utilizzando il formulario debitamente compilato. Quest'ultimo dovrà essere inviato alla Corte entro 8 settimane a partire dalla data della suddetta lettera.
Il mancato rispetto del termine suindicato inciderà sulla data di presentazione del ricorso e potrebbe pertanto avere ripercussioni in merito al rispetto del termine dei sei mesi previsto dall'art. 35 della Convenzione.
5. I ricorrenti possono presentare il ricorso anche via FAX. Ad ogni modo, verrà loro richiesto di inviare copia originale del Ricorso entro 8 settimane a partire dalla data della lettera di cui al paragrafo 4.
Numero Fax +33(0)388412730
6. Nel caso in cui il ricorrente non invii il proprio ricorso sul formulario ufficiale debitamente compilato entro 6 mesi dalla formale richiesta della Corte, questa provvederà a distruggere il fascicolo.
7. Al ricevimento della prima comunicazione che definisca l'oggetto del ricorso, il Registro aprirà un fascicolo, il cui numero di riferimento dovrà essere menzionato in tutte la corrispondenza successiva. Il numero di riferimento sarà comunicato ai ricorrenti con apposita lettera; questa, potrebbe contenere inoltre richieste di ulteriori informazioni o documenti.
8. a) Il ricorrente deve essere diligente nell'intrattenere corrispondenza con il Registro della Corte.
b) La ritardata o mancata risposta alle comunicazioni della Corte, può essere valutata da questa come un segno che il ricorrente non sia più interessato a proseguire nel procedimento.
9. La mancata presentazione di ulteriori documenti o informazioni richieste dal Registro della Corte (vedi paragrafo 7) può portare al non-esame del ricorso da parte della Corte, ad una dichiarazione di inammissibilità, ad una cancellazione dal ruolo.
II. Forma e Contenuto
10. Il ricorso deve essere scritto in maniera leggibile, e, preferibilmente, dattiloscritto.
11. Nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine (allegati esclusi), il ricorrente dovrà contestualmente presentare un breve riassunto dello stesso.
12. Nel caso in cui il ricorrente produca documenti a sostegno del proprio ricorso, questi non devono essere degli originali. I documenti allegati dovranno essere elencati in ordine cronologico, numerati progressivamente ed accompagnati da una breve descrizione (ad esempio lettera, ordine, sentenza, appello ecc,).
13. Il ricorrente che abbia pendente altro ricorso, deve informarne il Registro indicandone il numero di riferimento.
14. a) Nel caso in cui il ricorrente non voglia che la propria identità sia resa pubblica, deve farne espressa e motivata richiesta per iscritto, ai sensi dell'art. 47 par. 3 del Regolamento di Proceduara della Corte.
b) Il ricorrente deve inoltre precisare se, in caso di accoglimento della richiesta, voglia essere designato con le proprie iniziali o semplicemente con una lettera (ad esempio "X", "Y", "Z" ecc.)




