Protocollo no 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze
Protocollo no 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze
Vilnius, 3.V.2002
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;
Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata « la Convenzione »);
Prendendo nota del fatto che il Protocollo no 6 alla Convenzione relativo all’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;
Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato.
Articolo 2
Divieto di deroga
Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell’articolo 15 della Convenzione.
Articolo 3
Divieto di riserva
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell’articolo 57 della Convenzione.
Articolo 4
Applicazione territoriale
1 Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.
2 Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3 Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata relativamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 5
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
Articolo 6
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere ratificato contemporaneamente o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 7
Entrata in vigore
1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.
2 Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 8
Funzioni del depositario
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa:
a qualsiasi firma;
b il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
d qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d’Europa.




